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MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

MOBILITÀ DEL PERSONALE ATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Dall’8 al 28 maggio il personale ATA può presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2017/2018  utilizzando la piattaforma “ Istanze online”.

Le disposizioni relative alla mobilità per l’a. s. 2017/18  si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, ivi compresi:
  • il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge   190/2014(art.1 comma 425) nel corso dell’anno scolastico 2016/17.
  • il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all’ art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art.40 comma 1 punti II e V.
  • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007.
  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

E’ possibile presentare fino ad un massimo di 4 tipologie di domande:
  • Trasferimento all’interno della provincia
  • Trasferimento verso altra provincia
  • Passaggio di profilo all’interno della provincia
  • Passaggio di profilo per una provincia diversa
La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le eventuali richieste presentate.

Le preferenze esprimibili (sezione I del modello di domanda) sono scuola, comune, distretto e provincia e vanno indicate utilizzando la relativa denominazione riportata negli elenchi ufficiali previsti dall’O.M.

E’ da notare in particolare che :

  • per le indicazioni di tipo sintetico – comune, distretto, provincia – sarà valida la denominazione dedotta da uno qualunque dei sopracitati elenchi (es. codice di ANMMA271L6 che si trova sul bollettino delle scuole secondarie di I grado, serve ad indicare “tutte le scuole del comune di Ancona” e non solo le scuole secondarie di I grado del suddetto comune);
  • la preferenza deve essere indicata con la denominazione ufficiale comprensiva del corrispondente codice meccanografico;
  • le eventuali preferenze sintetiche vengono esaminate nell’ordine: scuole primarie, secondarie di I grado, quindi le secondarie di II grado.

Qualora l’aspirante desideri che le scuole contenute nella indicazione sintetica della preferenza siano esaminate in un ordine diverso, ovvero che si escluda dall’esame un ordine di scuola, deve barrare opportunamente le apposite  caselle  predisposte nel modulo di domanda.

 

Per il calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio, titoli ed esigenze di famiglia, Aclis mette a disposizione le nuove tabelle contenute nel CCNI, i modelli di autocertificazione da allegare alla domanda e i fac-simile delle domande con relative istruzioni per la compilazione.

Allegati