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MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
CCNI TRIENNIO 2022/25

SINTESI DELLA REDAZIONE ACLIS.

 Mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2022/23: alcune novità previste  dal CCNI sottoscritto il giorno 27-01-2022, in particolare  quando si applica il vincolo triennale.

Si ricorda, per chi ha già prodotto domanda di mobilità negli anni precedenti che dovrà aggiornare:

 L’ALLEGATO D, inserendo gli anni di ruolo svolti fino all’a.s. 2020/21;

LA DICHIARAZIONE PERSONALE, per inserire eventuali nuovi titoli in aggiunta a quelli già dichiarati;

L’ALLEGATO F, solo se ha già almeno tre anni servizio continuativo svolto nella stessa scuola e nello stesso ruolo.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato potranno richiedere e inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e/o ruolo tenendo conto dei vincoli seguenti.

DOCENTI CON NESSUN VINCOLO

Nessun vincolo per i docenti immessi in ruolo prima dell’anno scolastico 2019/20. Si ricorda che con un’unica domanda si possono esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali.

QUANDO SI APPLICA IL VINCOLO TRIENNALE:

  • al docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
  • nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  • tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.

TALE VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA:

  • ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

VINCOLO TRIENNALE MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

  • Si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, ai docenti che abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità;
  • tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

DOCENTI ASSUNTI NELL’A.S.  2019/20 (hanno già assolto l’obbligo di permanenza triennale)

Il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs.  n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.

DOCENTI ASSUNTI NELL’A.S.  2020/21        

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La medesima disposizione non si applica:

  • al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  • ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

QUANDO SI ATTRIBUISCE LA TITOLARITÀ

Per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021.”

I docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21 sono stati considerati su sede provvisoria e potranno presentare domanda di mobilità. Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non saranno stati soddisfatti quest’anno.

DOCENTI ASSUNTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22

“Per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24.

I docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22:

  • potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale;
  • ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis;
  • se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Qualora il docente non presenti domanda di mobilità:

  • la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza;
  • analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

Per ulteriori approfondimenti si allega il CCNI per gli anni scolastici 2022/25.

SI ALLEGA:

CCNI RELATIVO AL TRIENNIO 2022/25