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CONCORSO ORDINARIO PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

CONCORSO ORDINARIO PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – DISPOSIZIONI MODIFICATIVE –

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Parte il nuovo concorso a posti comuni e di sostegno per il personale docente così come previsto dal Decreto n. 498 del 21 aprile 2020.

Le prove scritte si svolgeranno dal 13 al 21 dicembre 2021 come risulta dal calendario pubblicato sul sito del Ministero. Gli uffici scolastici regionali pubblicheranno i calendari dettagliati con l’elenco dei candidati.

La procedura concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

Per verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali si invita a consultare la sezione dove sostenere l’esame o in alternativa l’Allegato 2 del bando che riporta le aggregazioni territoriali previste.

PROVE DI ESAME PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti:

  • per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
  • b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
  • c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

  Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Valutazione dei titoli

 Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’articolo 3, comma 9, del presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato B, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Graduatorie di merito regionali

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

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