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PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL “DIRITTO ALLO STUDIO”

PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL “DIRITTO ALLO STUDIO” – PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA Anno 2022 

Permessi straordinari retribuiti per il “Diritto allo Studio” – Personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e personale ATA – Anno 2022 – Modalità di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. C.I.R. del 11 ottobre 2019 per il quadriennio 2020 – 2023.

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà essere presentata alla scuola di attuale servizio entro il 12 Novembre c. a.

Si precisa che dovrà essere utilizzato e trasmesso il modello predisposto dall’Ambito Territoriale di appartenenza (pena esclusione), debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico.

Detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio.

I Dirigenti provvederanno a trasmettere all’Ambito Territoriale di appartenenza, entro e non oltre il 15 Novembre c. a. le domande in originale e a trattenere una copia agli atti della scuola.

Avranno cura inoltre di:

  • non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all’avente diritto;
  • verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;
  • accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purchè prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande tardive (art 4 comma 3 del C.I.R. 2019 -2022);

Si fa presente che:

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;

Il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento (art.4, punto 4, C.I.R.);

I permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale) che ogni ambito determinerà con proprio atto formale;

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati dai Dirigenti sulla base delle autorizzazioni concesse dall’Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato;

Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami;

Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica).

SI ALLEGA: