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DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA – SUPPLENZE AL PERSONALE ATA – RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE – RISERVA DEI POSTI – PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE

I posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo:

  • sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a undici ore di insegnamento e due ore fino a ventidue;
  • non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

LINGUA INGLESE

Qualora residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola:

  • le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento;
  • in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

EDUCAZIONE MOTORIA

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria:

  • a seguito dell’istituzione della seconda fascia nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2026/2027-2027/2028 (e delle correlate graduatorie di istituto di terza fascia), viene meno la disciplina transitoria prevista dall’articolo 17, comma 2, ultimo periodo, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si evidenzia che le procedure previste dall’articolo 12, comma 9, e dall’articolo 14, comma 17, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale – rispettivamente, per le supplenze fino al 31 agosto e al 30 giugno 2027 e per le supplenze brevi e saltuarie – sono da riferirsi esclusivamente alle graduatorie di posto comune.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato:

  • sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano:

  • le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94;
  • in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.
  • solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche:

  • non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima dell’inizio delle lezioni.

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario:

  • è garantito in ogni caso il completamento.

 È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero:

  • purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero;
  • il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

SERVIZIO IN SCUOLE NON STATALI

Nello stesso anno scolastico:

  • possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente:

  • i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti:

  • dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

 a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

 b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

 c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. 

Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che:

  • le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, da computarsi con riferimento al primo giorno di assenza.

Per il profilo DI DSGA:

  • si provvede secondo le modalità dell’articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A”.

DISPOSIZIONI COMUNI

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo:

  • rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
  • è estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi:

  • la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni:

  • il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza;
  • rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

 Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo:

  • sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

 Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario:

  • si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Il CCNL prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • l’art. 39, c. 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo;
  • l’art. 61, c. 6, relativamente al personale ATA.

 Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto:

  • vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

 Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA:

  • possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno;
  • anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Ai fini predetti:

  • si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli;
  • in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti.

 Esaurite le predette operazioni:

  • le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92:

  • si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; 
  • in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso:

  • i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione:

  • si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

 Si precisa che per sede:

  • deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica:

  • nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica.

Mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile:

  • per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1) e al decreto legislativo n. 40 del 2017 (articolo 18, comma 4):

  • opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999:

  • bisogna tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, Istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, dell’annuale decreto ministeriale che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato;
  • analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

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