ANNO SCOLASTICO 2026/2027 – ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026
PERSONALE DOCENTE
Conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista una procedura straordinaria di reclutamento:
- sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente – ivi compresi gli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno.
Per effetto di tale disposizione, gli aspiranti dovranno manifestare la volontà di partecipare alla procedura attestando, nell’apposita sezione della piattaforma a tale scopo predisposta:
- il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” – “Informatizzazione nomine supplenze”;
- le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).
Attraverso la medesima funzione:
- gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (d’ora in avanti, “Ordinanza ministeriale”), nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dall’articolo 13 della medesima ordinanza.
Si rinvia all’apposita guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.
La mancata presentazione dell’istanza:
- comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La mancata indicazione di talune sedi:
- è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia:
- non determina il rifacimento delle operazioni.
La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste:
- consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale, nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui all’articolo 13.
FASE PROVINCIALE
La procedura, gestita con il supporto del sistema informativo, si articola nelle seguenti fasi:
-gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
-gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;
-gli USR procedono alla pubblicazione degli esiti delle individuazioni sul sito istituzionale e ne danno diretta comunicazione agli interessati nell’area riservata del sistema informativo;
-i candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione, a pena di decadenza dall’incarico conferito, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;
-gli Uffici possono procedere a surroghe di eventuali rinunciatari inderogabilmente prima dell’apertura della presentazione delle istanze interprovinciali.
l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta:
- l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento”;
- la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della sede, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa.
Pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell’ambito della procedura:
- non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza ministeriale, né potranno essere destinatari delle conferme degli incarichi a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13.
PERSONALE GIÀ DI RUOLO
Il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2025 o precedenti, avendone titolo:
- può partecipare alla procedura nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti 2 e 3.
Non hanno titolo a partecipare alla procedura:
- gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno;
- i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.
I docenti assunti su posto di sostegno sulla base della procedura possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso:
- soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
FASE INTERPROVINCIALE
All’esito della procedura sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell’esaurimento della relativa GPS, entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.
I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno:
- possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.
A tal fine, nell’istanza:
- gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.
NOTA:
1 Art. 47, c. 1: “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
2 Art. 70, c. 1: “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili:
- nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 18 agosto (ore 12.00).
A decorrere dalla data di apertura delle istanze per la fase interprovinciale:
- non è più possibile per gli Uffici territoriali procedere a surroghe a fronte di eventuali rinunce pervenute rispetto alle assegnazioni provinciali effettuate.
Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno:
- l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione;
- ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procede all’assegnazione delle sedi con procedura informatizzata;
- eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.
L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta:
- l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto;
- la mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
L’accettazione espressa della sede preclude:
- sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno;
- sia il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta “di interpello” di cui al punto 3.2 della presente nota.
Nell’ambito della procedura interprovinciale la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della provincia, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata.
Pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS:
- non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati di cui al punto 3.2 della presente nota.
La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste):
- consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.
CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027
Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria:
- gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.
Le condizioni presupposte per l’attivazione della procedura e le fasi in cui la stessa si articola sono descritte puntualmente nella nota n. 7766 del 26 marzo 2026, cui si rimanda integralmente.
SI ALLEGA: Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026
