CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER L’A. S. 2026/2027
Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2026 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto 2027;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2026 e fino al 31 agosto 2027 e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, da assegnare con termine 30 giugno 2027;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo:
- sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE);
- In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale;
- in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza:
- è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;
- a tal fine, gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste;
- nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.
Gli aspiranti che, già inseriti nelle GPS nel biennio 2024/2025-2025/2026, che non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per il biennio 2026/2027-2027/2028 e altresì non presentino l’istanza finalizzata al conseguimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027:
- sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.
Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente:
- è tenuto ad indicare, nell’istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi;
I docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze:
- non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità.
Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dall’articolo 12 dell’Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, dall’articolo 15 della medesima Ordinanza.
I nuovi criteri di scorrimento delle graduatorie a differenza di quanto accadeva in passato:
- il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione.
Pertanto, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero.
La disciplina prevede due distinte modalità di gestione, come di seguito rappresentato:
a) qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario fino al termine delle attività didattiche, sulla base dello scorrimento delle graduatorie provinciali o, in caso di incapienza, delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile senza frazionare le relative disponibilità (art. 12, c. 12, dell’Ordinanza ministeriale);
b) qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario con supplenza breve e saltuaria, sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio (art. 14, c. 19, dell’Ordinanza ministeriale).
Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero:
- partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa;
- se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
- se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
Come previsto all’articolo 8, comma 8, dell’Ordinanza: “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie:
- effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall’aspirante nell’istanza di partecipazione;
- entro 3 giorni dal termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti.
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni:
- sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 5, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 14, commi 11 e 12.
Si precisa che il dirigente scolastico deve effettuare le sostituzioni per le assenze sui posti comuni nella scuola secondaria di I e di II grado fino a dieci giorni:
- con il personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in diverso grado di istruzione, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La sussistenza di eventuali esigenze di natura didattica, ostative all’utilizzo di detto personale:
- dovrà essere motivata nell’atto di individuazione del destinatario della supplenza.
In caso di assenza su posti della scuola primaria e dell’infanzia, nonché su posti di sostegno di ogni grado:
- il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a dieci giorni utilizzando la medesima procedura.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
- non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.
PROCEDURA DI INTERPELLO DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 22, DELL’ORDINANZA MINISTERIALE
Le istituzioni scolastiche procedono all’attribuzione delle supplenze:
- utilizzando l’apposita procedura presente a sistema SIDI.
Gli avvisi di interpello sono finalizzati:
- al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili:
- in subordine, del titolo di studio, sono pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica e copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.
Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:
1. indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; qualora si valuti, in ulteriore subordine, la possibilità di prendere in considerazione anche candidati non in possesso dei titoli di studio previsti, andranno esplicitati ulteriori criteri di priorità;
3. modalità e termini di presentazione istanze;
4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
6. richiamo alle sanzioni di cui all’art. 15 dell’Ordinanza ministeriale;
7. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii;
8. ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’istituzione scolastica.
Per quanto attiene gli avvisi di interpello da utilizzare per l’immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia:
- i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l’indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio.
Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.
Il personale in servizio su una supplenza breve:
- ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza fino al 31/08/2027 o fino al 30/06/2027.
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che:
• sono già in possesso di un contratto a tempo determinato;
• sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto;
• a coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell’abilitazione;
• ai destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111;
• ai destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15 dell’Ordinanza medesima.
In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI NELLA SCUOLA SECONDARIA
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado Il dirigente scolastico, verifica la possibilità di attribuire le frazioni orarie pari o inferiori a 6 ore:
- con il loro consenso ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell’anno scolastico 2026/2027, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino al limite di 24 ore settimanali.
A tal fine, entro il 15 luglio c.a., sulla base degli esiti della mobilità:
- verifica la disponibilità in tal senso dei docenti titolari nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2026/2027, acquisendone agli atti le risultanze;
- entro il 20 luglio il dirigente scolastico segnalerà all’Ufficio scolastico territorialmente competente le classi di concorso per le quali abbia verificato la disponibilità dei docenti titolari a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Qualora, all’esito della mobilità di fatto, nelle classi di concorso di cui al periodo precedente risultino ancora disponibili spezzoni non superiori a 6 ore, l’Ufficio rilascerà il nulla osta a procedere con l’assegnazione interna.
Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni di cui sopra, sono attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi:
- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto ad orario completo, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato;
- in subordine, le istituzioni scolastiche provvederanno alla copertura delle disponibilità residue mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.
In caso di ulteriore incapienza, gli eventuali residui non assegnati:
- potranno essere attribuiti, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio;
- in ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto di III fascia.
Eventuali disponibilità sopravvenute dopo l’inizio dell’anno scolastico saranno gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:
1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;
3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo
4. Attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto
