fbpx

MODIFICHE ALLE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DA MAD (messa a disposizione) A. S. 2020/2021

Il MIUR con la nota del 4 novembre 2020, inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato istruzioni ed indicazioni operative per la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione delle operazioni previste dalla nota prot. n. 26841 del 5.9.2020.

 La nota precedente del mese di settembre recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021, riportava che “le  domande  di  messa  a  disposizione  devono  essere  presentate  esclusivamente  dai  docenti che  non  risultino  iscritti  in  alcuna  graduatoria  provinciale  e di  istituto  e  possono  essere  presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”.

Con la presente nota invece, per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.

La nomina dell’aspirante da MAD può essere disposta:

  • esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante;
  • è necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000,  eventualmente  integrate  se  già  presentate,  devono  contenere  tutte  le  dichiarazioni necessarie  per  consentire  la  verifica  puntuale  dei  suddetti  requisiti  da  parte  dei  dirigenti  scolastici, ivi   compresi   gli   estremi   del   conseguimento   del   titolo   di   abilitazione   e/o   del   titolo   di specializzazione. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

Pertanto all’atto  dell’esaurimento  della  graduatoria  di  istituto,  ivi  comprese  le  graduatorie  delle istituzioni  scolastiche viciniori,  il  dirigente  scolastico si  avvale di  aspiranti  docenti  che  abbiano presentato istanza di MAD.

Qualora pervengano più istanze, sarà data la precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

Si Allega :

Nota MIUR N. 34635 DEL 4-11-2020