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COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI PERSONALE DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027

La procedura è disciplinata dal decreto n. 68 del 22 aprile 2026 e indica le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027.

 DESTINATARI

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:

a.hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di seguito elencate, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:

  • procedure concorsuali bandite con i decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021;
  • procedure concorsuali bandite con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022;
  • procedura concorsuale bandita con il decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;
  • procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023;
  • procedure concorsuali bandite con i decreti direttoriali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024;

b. hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, quantificato nelle procedure in 70 punti.

 Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio;

c. non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali:

  • coloro che, avendo partecipato alle procedure concorsuali bandite con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta, quantificato in 56 punti, e non sono in possesso di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo.

I candidati possono partecipare distintamente per ciascuna delle procedure concorsuali cui hanno titolo:

  • per un’unica regione di destinazione.

 Qualora il candidato abbia titolo all’iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente decreto, maturato nell’ambito di più procedure concorsuali per la medesima classe di concorso o tipologia di posto:

  • la posizione sarà determinata avendo riguardo alla procedura temporalmente precedente.

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati in possesso dei requisiti possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione:

  • in un’unica regione e per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno titolo per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza:

  • con l’indicazione delle classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali voglia essere inserito negli elenchi regionali;
  • con riferimento alle classi di concorso accorpate, si dovranno esprimere i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato 1 e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

Si precisa inoltre che nella domanda ogni candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

  • il bando di concorso e la classe di concorso o tipologia di posto sulla base dei quali intende iscriversi agli elenchi regionali; qualora partecipi per più classi di concorso o tipologie di posto, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse;
  • per chi si iscrive agli elenchi regionali per i posti comuni della scuola secondaria, il possesso dell’abilitazione relativa alla specifica classe di concorso;
  • l’eventuale diritto alle riserve previste dalla Legge n. 68 del 1999, (coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego, poiché occupati alla data di scadenza dell’iscrizione agli elenchi regionali, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta).

PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA DI ISCRIZIONE

  • dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione di un apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.

I candidati presentano istanza di iscrizione agli elenchi regionali unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. 

Per accedere alla compilazione dell’istanza:

  • occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

 Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. 

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione:

  • “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

UTILIZZO DEGLI ELENCHI REGIONALI

Il reclutamento è riferito all’anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente assunzionale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si attinge dall’elenco regionale, distintamente per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto:

 in caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori e dei relativi idonei, integrate secondo la normativa vigente e sulla base dell’ordine indicato nell’annuale decreto che disciplina le procedure assunzionali:

a. per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, delle procedure concorsuali bandite con il decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, con il decreto direttoriale n. 2576 del 6 dicembre 2023, con il decreto direttoriale n. 3060 del 10 dicembre 2024 e con decreto direttoriale n. 2938 del 9 ottobre 2025; con esclusivo riferimento alla classe di concorso di “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”, del concorso bandito con decreto direttoriale n. 1330 del 4 agosto 2023;

b. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, delle procedure concorsuali bandite con il decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (incluse le classi di concorso di cui al decreto dipartimentale n. 826 dell’11 giugno 2021), con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022, con il decreto direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, con il decreto direttoriale n. 3059 del 10 dicembre 2024 e con decreto direttoriale n. 2939 del 9 ottobre 2025.

Ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al contratto a tempo indeterminato – o del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo:

  • lo scorrimento dell’elenco regionale è effettuato secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’annuale decreto assunzionale, sulla base delle posizioni occupate dagli aspiranti in ciascuna classe di concorso e tipologia di posto; 
  • nell’ambito della procedura, sono fatti salvi i diritti di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge n. 68 del 1999.

Gli aspiranti presenti negli elenchi regionali in quanto hanno partecipato alle procedure concorsuali per posto comune della scuola secondaria bandite con i decreti direttoriali n. 2575 del 6 dicembre 2023 e n. 3059 del 10 dicembre 2024:

  • vengono assunti con contratto a tempo indeterminato qualora siano in possesso dell’abilitazione all’atto della stipula del contratto;
  • qualora ne siano privi, vengono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 e devono conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico.

 In caso di conseguimento nei termini previsti, vengono contrattualizzati a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2027/2028; il mancato conseguimento nei termini previsti preclude l’immissione in ruolo e implica la decadenza dalla procedura assunzionale.

Gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo – tramite lo scorrimento dell’elenco regionale:

  • sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa;

 La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati:

  • è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina;
  • determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale sulla base della quale la nomina è stata conferita.

 L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta:

  • l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento;
  • la decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre.

SI ALLEGA: