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ORDINANZA SULLA MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA ANNO SCOLASTICO 2023/24

 Presentazione delle domande

 Termini per le operazioni di mobilità

  • PER IL PERSONALE DOCENTE   dal 6 marzo 2023 al 21 marzo 2023.
  • PER IL PERSONALE EDUCATIVO dal 9 marzo 2023 al 29 marzo 2023.
  • PER IL PERSONALE ATA   dal 17 marzo 2023   al 3 aprile 2023.

 I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2022, sono:

  1. per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali:

 il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023;

 il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023;

 la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023.

  • Per il personale educativo:

 il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023;

 la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023;

  • per il personale ATA:

 il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 11 maggio 2023;

 la pubblicazione dei movimenti è fissata al 1 giugno 2023.

  Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.   

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

 Procedura consentita per le domande volontarie presentate nei termini:

  • Il personale docente ed ATA deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del “MIM”.
  •  nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità:

  • devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.
  • l’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.

 Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati:

  • i documenti allegati;
  • I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI 2022 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio:

  • sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti;
  • le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio:

  • è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima;
  • le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

  Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta.

  I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda.

  I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

  L’ordinanza n 36 del 01 marzo 2023, disciplina:

  • la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24;
  • e le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Il vincolo triennale si applica:

  • al docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
  • nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
  • i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. (Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso).

Il vincolo triennale non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

c) i docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

E’ possibile partecipare alla mobilità con “riserva”

Limitatamente all’a.s.2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento.

Resta confermato Il divieto di presentare domanda di mobilità, già previsto dallo scorso anno:

  • i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023;
  • tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

SI ALLEGA