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LAVORATORI FRAGILI PERSONALE SCOLASTICO

LAVORATORI FRAGILI PERSONALE SCOLASTICO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO SORVEGLIANZA SANITARIA DA COVID-19

La Circolare n. 1585 dell’11 settembre 2020 fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che “la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica”.

La sorveglianza sanitaria è da considerare di fondamentale importanza nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica in relazione:

  • all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio;  
  • attribuisce al medico competente, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004. 

Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro:

  • l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.
  • In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi.

Gli Enti competenti alternativi attivati per la sorveglianza sanitaria sono:

  • l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
  • le Aziende Sanitarie Locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il concetto di fragilità va individuato:

 “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. 

Con specifico riferimento all’età:

  • va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; 
  • la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 

 PROFILI PROCEDURALI

Il lavoratore:

  • richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria;
  • fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

Il Dirigente scolastico:

  • attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi);
  • concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento;
  • qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita;
  • nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
  • fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.

Il medico competente:

  • sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19);
  • riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative;
  • la visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

a. Idoneità;

b. Idoneità con prescrizioni;

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio;

IDONEITÀ

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc.:

  • è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa;
  • adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio:

  • il Dirigente avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

INIDONEITÀ TEMPORANEA DEL LAVORATORE FRAGILE IN RELAZIONE AL CONTAGIO

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea:

  • riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore;
  • l’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

IN MERITO ALL’INIDONEITÀ RELATIVA ALLA SPECIFICA MANSIONE PER IL PERSONALE DOCENTE

Il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce:

  • all’articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2;
  • a tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta;
  • la domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007

(comma 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”).  

(Comma 2. “Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”).

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge:

  • esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata;
  • l’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale:

  • dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico:

  • acquisisce il referto medico recante il giudizio di inidoneità;
  • lo trasmette alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità;
  • indica esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.

Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale:

  • predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza;
  • avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:

  • servizio di biblioteca e documentazione; 
  • organizzazione di laboratori;
  • supporti didattici ed educativi;
  • supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
  • attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione:

  • le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea;
  • In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall’art 3, c 3 del CCNI Utilizzazioni inidonei, (In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale”), fermo restando che l’utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed  educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

L’utilizzazione avviene:

  • di norma, nell’ambito della provincia di titolarità dell’interessato;
  • ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.

Nel caso in cui il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale:

  • l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
  • nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal CCNI Utilizzazioni inidonei, all’art. 3, cc. 2 e 3. (“L’utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell’interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati”).

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta:

  • potrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011; 

”(c. 1 lettera b  – in presenza  di  condizioni  fisiche  che  facciano  presumere l’inidoneità fisica permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio, quando  le  stesse  generano  pericolo  per  la   sicurezza   o   per l’incolumità del dipendente interessato, degli  altri  dipendenti  o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

 c.2. nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per   l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente;

 c.4. – salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.  La sospensione   è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato;

 c.5 – l’efficacia è della sospensione   cessa   immediatamente   ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata   alcuna inidoneità psicofisica in grado di   costituire   pericolo   per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza;

 c.6 In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi;

 c.7, al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un’indennità pari al trattamento previsto dal CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.  Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio. Nel caso in cui l’accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l’amministrazione   provvede   alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

  • il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze;
  • resta fermo quanto disposto dall’art. 6, c. 3 del CCNI Utilizzazioni inidonei, “(Il collocamento fuori ruolo per il personale docente ed educativo di cui al presente contratto, a norma dell’art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo)”, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.

INIDONEITÀ TEMPORANEA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto:

  • deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente;
  • in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento;
  • per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

PERSONALE ATA

E’ sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza con attività lavorativa in modalità agile per:

  • il Direttore dei servizi generali e amministrativi;
  • l’Assistente amministrativo;
  • e, ove valutato opportuno, per l’Assistente tecnico;

  Particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità di alcuni profili professionali per i quali non sussiste concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza ed in particolare per:

  • collaboratori scolastici;
  • collaboratori scolastici addetti ai servizi;
  • cuochi;
  • guardarobieri;
  • infermieri.

Nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l’articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: “Qualora l’autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l’utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d’appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l’organizzazione del lavoro della scuola”.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se:

  • sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato;
  • qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo:

  • può applicarsi il disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia;
  • in tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all’articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi.

SI ALLEGA: