CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2026
CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2026 – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA – INDICAZIONI OPERATIVE -DM N. 182 DEL 25 SETTEMBRE 2025 –
Il MIM con la circolare n 205851 del 25-09-2025, fornisce le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2026.
I requisiti contributivi ed anagrafici riferiti all’anno 2026 sono riportati nell’allegata tabella.
• Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2026
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato:
- al 28 febbraio 2026 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010;
- le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025;
- il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
• Cessazioni dal servizio personale docente, educativo e A.T.A
Per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo:
- il termine finale è del 21 ottobre 2025;
- tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2026;
- le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025;
- sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2025 deve essere osservato anche da coloro che:
- avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta:
- dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili;
- potrà essere formulata avvalendosi di sette istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
Presentazione delle Istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
– I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente:
- la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
Al personale in servizio all’estero:
- è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS;
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
- dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2025.
La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte:
- è propedeutica al collocamento a riposo;
- non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2025.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato:
- da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione;
- periodico riscontro sarà dato al Ministero dell’istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.
Il rispetto di tale termine presuppone:
- la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro;
- pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.
APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026.
SI ALLEGA:
