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DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24

Criteri generali per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del Personale Docente, Educativo Ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nel CCNI

SCHEDA TECNICA

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N. I. con le seguenti precisazioni e integrazioni:

  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • l’età dei figli è riferita al  31 dicembre  dell’anno  in cui si  effettuano  le  utilizzazioni  e  le assegnazioni  provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
  • per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale.

PERSONALE DOCENTE

  Docenti destinatari delle utilizzazioni

I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono:

a) i docenti in esubero provinciale;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica  di  precedente titolarità   e  che   abbiano   richiesto   in  ciascun   anno   dell’ottennio   il  trasferimento   anche nell’istituzione di precedente titolarità.

Pertanto bisogna indicare:

  • come prima preferenza l’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • dopo è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle;
  • l’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria   solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune;

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni e in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che sia no stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle i docenti dichiarati idonei all’ insegnamento a seguito della procedura prevista dal  comma  5 dell’art . 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3:

  • sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatte salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6 bis, comma 5 del contratto;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sul posti delle sedi dl organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;

f )  i docenti titolari su  insegnamento  curriculare:

  • se in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.l.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

i) gli insegnanti tecnico pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella  allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;

I) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;

m) docenti anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;

n) per quanto riguarda le utilizzazioni nel licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso   o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019.

3. Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

  • insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  • altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
  • insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui  all’art . 14, comma 14 del D.L 95/2012 convertito con modificazioni dalla L 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6.

4. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell’art. 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art 21 comma 4 del CCNI 6.3.2019, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche In soprannumero; inoltre possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico del CPIA i docenti delle classi di concorso A 45 e A46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.

5. Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art . 1, comma 11 dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

6. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di  insegnamento  fino  ad  un  quinto,  ove  non  completino  l’orario  nella  scuola medesima, sono  utilizzati  nell’ambito  della  stessa  scuola,  per  le ore  mancanti,  nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole:

  • effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione;
  • nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio;
  • il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

8. Per i docenti appartenenti a classi di concorso  in  esubero,  in  possesso  del  titolo  di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi,  nonché  per  quelli  che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale:

  • si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda;
  • per i docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA