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ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

ALLEGATI AL D.M. N 247/2025 – NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

Il D.M. N. 247/2025 detta le Norme relative all’aggiornamento del personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia. 

BREVE SINTESI SU ALCUNE NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso:

  • può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. 

I candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza:

  • possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2);
  • a tal fine, dal decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al punto A. 4 della tabella di valutazione dei titoli sopra richiamata.

L’attribuzione del bonus di 30 punti, di cui al punto A.4 della tabella di valutazione:

  • comporta la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B.3, lett. c), della Tabella.

 Non è possibile:

  • spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento da una graduatoria ad altra. 

I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti:

  • dai titoli la cui causale sia diversa da quella a suo tempo inserita all’atto dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti);
  • fatti salvi i titoli conseguiti ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. 

A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007:

  • rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna. 

I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea:

  • sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella U.E.

 Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero:

  • è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi. 

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina. 

Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria:

  • sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione;
  • l’attribuzione dei 30 punti comporta la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per la classe di concorso A30 (già A29 e A-30 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, già rispettivamente 31/A e 32/A di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.), per effetto di precedenti titoli di accesso. 

Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari:

  • ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio – o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali – per l’intero anno. 

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni:

  • spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

(Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 del decreto). 

È valutabile come servizio di insegnamento:

  • la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 

Le attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.):

  • sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

VALUTAZIONE TITOLI

I nuovi titoli prodotti, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti:

  • non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III fascia (Allegato 2). 

Sono valutati come il dottorato di ricerca:

  • i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42. 

I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2) sono valutati:

  • unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell’Unione europea.  

I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria:

  • rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli di III fascia.  

TITOLO DI ABILITAZIONE

Il titolo di abilitazione nella classe di concorso A-23 di cui al D.P.R. n. 19 del 2016, anche conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016 e ss.mm.ii.:

  • è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e del punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).  

Non è valutabile come abilitazione:

  • l’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016, al D.D.G. 107/2016, al D.D.G. 2575/2023, al D.D.G. 3059/204 e al D.D.G. 2939/2025.

 Resta ferma la valutazione:

  • dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1).  

RICALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI SERVIZI PREGRESSI

A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 e D.M. n. 201 del 6 agosto 1999):

  • possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi, qualora non richiesto in occasione dei precedenti aggiornamenti.

A tal fine i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione:

  • sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 richiesta. 

Per ulteriori approfondimenti si può consultare il precedente articolo

SI ALLEGANO:

Vedi anche:
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) AGGIORNAMENTO BIENNIO 2026/27-2027/20 28 DOMANDE DALL’8 AL 22 GENNAIO 2026