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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) AGGIORNAMENTO BIENNIO 2026/27-2027/20 28 DOMANDE DALL’8 AL 22 GENNAIO 2026

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dalle ore 12.00 dell’8 gennaio fino alle ore 23.59 del 22 gennaio 2026:

  • all’Ufficio territoriale della provincia di inserimento, o alla nuova sede territoriale della provincia prescelta;
  • la domanda di reinserimento all’ufficio territoriale dalle cui graduatorie l’aspirante era stato cancellato, salvo che non si intenda chiedere anche il trasferimento ad altra provincia.

L’istanza da inoltrare unicamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento è accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per la compilazione è necessario:

  • essere in possesso delle credenziali SPID oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • è inoltre richiesto che l’utente sia abilitato al servizio “Istanze online”.

 Il servizio è raggiungibile anche:

  • tramite il sito www.mim.gov.it, seguendo il percorso: Argomenti e Servizi → Reclutamento e servizio del personale scolastico → Graduatorie ad esaurimento.

 Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

 Le graduatorie saranno utilizzate:

  • ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;
  • per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Può presentare domanda il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE) costituite in ciascuna provincia per: 

Aggiornamento del punteggio: richiesta di aggiornamento del punteggio con cui l’aspirante risulta attualmente inserito in graduatoria.

 Reinserimento in graduatoria: richiesta di reinserimento nelle GAE, con recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione, per mancata presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento nei precedenti bienni o trienni.

 Permanenza in graduatoria e gestione della riserva: richiesta di permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva, nonché di scioglimento della riserva, ove previsto.

 Trasferimento di provincia: richiesta di trasferimento da una provincia a un’altra, mantenendo il punteggio eventualmente aggiornato.

Si precisa che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

POSTI RISERVATI

 I candidati interessati devono dichiarare:

  • di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui alla Legge n 68/ 1999 in qualità di disoccupati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di aggiornamento.

 Tale dichiarazione non è richiesta:

  • qualora l’aspirante abbia già reso identica attestazione in occasione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova inclusione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

 In questo caso, l’interessato è tenuto esclusivamente:

  • a riconfermare il diritto alla riserva. 

Coloro che richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che risultino occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento:

  • devono indicare la data e la procedura nell’ambito delle quali hanno precedentemente presentato la certificazione richiesta.

LE PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO

Sono situazioni soggette a scadenza:

  • il diritto a usufruire delle preferenze a parità di punteggio e devono essere espressamente riconfermate in sede di presentazione della domanda, anche nel caso di semplice permanenza in graduatoria;
  • l’interessato è tenuto a barrare le apposite caselle nella specifica sezione dell’istanza;
  • in mancanza di tale riconferma i titoli di preferenza non saranno considerati validi.

PERSONALE INSERITO IN DUE PROVINCE 

Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia in due province:

  • mantiene il diritto all’inclusione nelle medesime graduatorie e nelle stesse province;
  • gli aspiranti devono presentare l’istanza di aggiornamento, reinserimento o permanenza a entrambe le province;
  •  è possibile richiedere il trasferimento da una o da entrambe le province.

 SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER L’A.S. 2026/27

 Scioglimento della riserva per conseguimento dell’abilitazione:

  • il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2026/2027 è fissato al 30 giugno 2026.

I docenti interessati devono presentare apposita istanza nel periodo compreso:

  • dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

 RISERVA DEI POSTI 

 Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge n. 68/1999, nonché all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80:

  • è fissato al 2 luglio 2026;
  • i docenti interessati devono presentare la relativa istanza dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

 In sede di compilazione dell’istanza, gli aspiranti devono dichiarare:

  • il titolo di riserva posseduto e l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

 Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza:

  • devono essere indicati gli estremi della documentazione attestante il diritto alla riserva ovvero la pubblica amministrazione in possesso della documentazione stessa.

 TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

  • il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione per il sostegno è fissato al 30 giugno 2026.

 Ai fini dell’inclusione negli elenchi di sostegno i docenti interessati devono presentare la relativa istanza:

  • dal 15 giugno 2026 al 2 luglio 2026.

 DICHIARAZIONE DI TITOLI E SERVIZI 

È consentito dichiarare:

 • nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 15 marzo 2024 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

titoli e servizi già posseduti, ma non dichiarati entro il termine del 15 marzo 2024.

 DOMANDA DI REINSERIMENTO IN GRADUATORIA

  • Si possono aggiungere i titoli conseguiti successivamente a quelli già posseduti e valutati prima della cancellazione dalla graduatoria.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

La valutazione dei Titoli e dei servizi d’insegnamento sono previsti dalle tabelle di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 che si allegano.

  • ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999 (Iscritti nella I e II fascia).
  • ALLEGATO 2: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATA CON D.M 27 DEL 15 MARZO 2007 E INTEGRATA CON D.M. 78 DEL 25 SETTEMBRE 2007 (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296).