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AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I FASCIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 E 2027/2028.

Il decreto N. 247/2025 prevede che con successivo avviso, da pubblicarsi sul portale INPA, sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali:

  • verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze per aggiornare anche le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131. 

 Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia:

  • per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. 

ELENCHI DI SOSTEGNO

La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche:

  • avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’articolo 6 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 (vedi nota); **
  • con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia. 

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

 Per accedere alla compilazione dell’istanza:

  • occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. 

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche:

  • collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento;
  • le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

L’aspirante a supplenza può presentare domanda:

  • indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta;
  • con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;
  • le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.

 Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria:

  • possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. 

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province:

  • la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, (art. 2, c. 3 del DM 13 giugno 2007, n. 131). 

Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia:

  • hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. 

Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere:

  • con quella prescelta ai fini dell’eventuale inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia relative agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028.

 Resta inoltre preclusa la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

NOTE DI RIFERIMENTO

Art. 6 DM 131/2007 **

(elenchi di sostegno) 

1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce (di cui al precedente articolo 5, comma 3);* per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. 

Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. 

Gli aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. 

Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare. 

2. Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi. 

3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

Art. 5 DM 131/2007 *

Comma 3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell’ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;  II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Vedi anche: