CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI: SARANNO 587 I POSTI DISONIBILI
In attesa della pubblicazione del bando del concorso per dirigenti scolastici, il MIM ha reso disponibili i posti che saranno messi a concorso (587), si potrà presentare domanda per una sola Regione, risultano escluse il Molise e la Basilicata.
I 587 posti suddivisi tra le regioni sono:
- Abruzzo 123;
- Calabria 11;
- Campania 34;
- Emilia Romagna 28;
- Friuli 11;
- Lazio 50;
- Liguria 6;
- Lombardia 155;
- Marche 14;
- Piemonte 65;
- Puglia 32;
- Sardegna 11;
- Sicilia 26;
- Toscana 54;
- Umbria 5;
- Veneto 71
BREVE SINTESI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO CHE A BREVE DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO
Con il Regolamento pubblicato con decreto n 194 del 13 ottobre 2022, sono state già definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
Il Regolamento prevede che la procedura concorsuale si svolgerà in tutte le sue fasi a livello regionale e l’USR che è responsabile:
- cura l’organizzazione del concorso;
- nomina le commissioni giudicatrici;
- approva le graduatorie di merito;
- cura l’organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova.
REQUISITI DI AMMISSIONE
È ammesso a partecipare alle procedure il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.
Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
PROCEDURA CONCORSUALE
I candidati potranno presentare istanza di partecipazione a pena di esclusione in un’unica regione.
Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
- eventuale prova pre-selettiva;
- prova scritta;
- prova orale e successiva valutazione dei titoli.
PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva.
L’eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda.
Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l’omogeneità e l’equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova.
Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 -bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
La prova preselettiva:
consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla;
la ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso ed è altresì stabilita la durata della prova;
non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.
a ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l’altro.
Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta non data o errata.
Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l’ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.
Alla prova scritta è ammesso, sulla base dell’esito della prova preselettiva:
un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione;
sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste:
in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti disciplinari sotto elencati;
in due quesiti in lingua inglese.
I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:
a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica;
e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;
h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.
I due quesiti in lingua inglese:
consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati.
detti quesiti vertono sulle materie di cui al c. 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR.
LA PROVA SCRITTA:
si svolge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR;
la mancata presentazione per l’espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso;
la durata complessiva della prova viene definita nel bando di concorso.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo di punti 70.
PROVA ORALE
La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, consiste in:
a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle tic di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.
La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di punti 70.
VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI
Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti di cui:
100 per la prova scritta,
100 per la prova orale;
30 per i titoli.
A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese:
si attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta;
a ciascuno dei quesiti in lingua inglese si attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.
Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti.
I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
Nell’ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l’accertamento della conoscenza dell’informatica e di 12 per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli:
soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione;
sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata al decreto.
Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
GRADUATORIE DI MERITO
All’esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.
Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all’assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.
I dirigenti assunti sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.
Per ulteriori approfondimenti verificare quanto previsto dal decreto 13 ottobre 2022 n. 194.