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CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER LE RELATIVE CLASSI DI CONCORSO.

Il decreto del 4 agosto 2023, definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.

FABBISOGNO DI DOCENTI E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti per i tre anni scolastici successivi per:

  • il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie;
  • i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
  • le scuole italiane all’estero.

Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:

 a) dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;

 b) del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;

 c) dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;

d) delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilita’ di determinazione entro il termine previsto, in una maggiorazione fino al 30 percento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b).

Il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà comunicare al Ministero dell’universita’ e della ricerca il fabbisogno di personale, entro il mese di febbraio di ogni anno.

CONTENUTI E STRUTTURAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale strutturata sulla base del profilo di cui all’allegato A del decreto, si compone:

  • di non meno dei sessanta CFU o CFA, individuati dall’allegato 1 del decreto, di cui è parte integrante ed essenziale;
  • per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo, (avendo già acquisito i 24 CFU/CFA):

  • devono conseguire, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico;
  • i contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa   sono individuati nell’allegato 2 del   decreto;
  • i soggetti acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalita’ di cui all’art. 9. 7.

Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI MATURATI NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI O ACCADEMICI

Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

 Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è   definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A del decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B del decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DEL PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata che:

  • accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del decreto.

 La prova scritta consiste:

  • in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale;
  • la prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attivita’ svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attivita’ di laboratorio nonchè all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La commissione giudicatrice della prova finale è costituita:

  • da due professori delle universita’ o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente;
  • nonche’ da un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all’art.10. 6.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

La prova finale è superata:

  • se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata;
  • con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

ELENCO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SEDI DI TIROCINIO

 Lo svolgimento delle attivita’ di tirocinio è disciplinato:

  • da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  • l’USR predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni sedi di tirocinio.

COSTI DI ISCRIZIONE AI PERCORSI UNIVERSITARI

Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonche’ di svolgimento delle prove finali:

  • i costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo;
  • i costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonche’ di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento;
  • i costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

I costi massimi saranno aggiornati ogni tre anni.

CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI ABILITAZIONI

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonchè coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso:

  • l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

I centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire:

  • sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

la prova scritta consiste:

  • in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

REGIME TRANSITORIO

 In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 4 si concludono, con le modalita’ di cui all’art. 9, entro il 31 maggio 2024.

Ai fini di cui al primo periodo, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’Università e della ricerca il fabbisogno di personale individuato ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2. 2.

L’offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all’art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 3 del decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

 In sede di prima applicazione, l’offerta formativa si conclude entro il 28 febbraio 2024.

 L’offerta formativa di trenta CFU o CFA:

  • è definita dall’allegato 4 del decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

L’offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo:

  • è definita dall’allegato 5 del decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalita’ di cui all’art. 9. 6.

Coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni:

  • possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti che, per il primo ciclo, è pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, è pari al 35 per cento dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna universita’ o istituzione AFAM.

Con riguardo alla riserva di posti di cui al primo periodo:

  • il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
  • se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti di cui al primo periodo, con il decreto di cui all’art. 6, comma 4, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.

SI ALLEGA