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Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.  Anno scolastico 2018/2019

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.  Anno scolastico 2018/2019

Sintesi Tecnica a cura di ACLIS

Con la nota n. 37856 del 28 agosto 2018 il MIUR indica le istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2018/19.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Anche per l’a.s. 2018/19 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, si ricorda che la delega deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

L’attribuzione delle supplenze, in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.

(Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate).

 

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.

Aticolo 8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

  1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
  2. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
  3. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
  4. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
  5. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
  6. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
  7. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  8. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  9. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
  10. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
  11. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
  12. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
  13. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

 Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

 Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

  1. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola).

Si precisa che:

  • l’art. 3, comma 5, del Regolamento consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento;
  • durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario;
  • qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.

Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

SUPPLENZE BREVI

 La Legge di Stabilità 2015 ha  introdotto il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Detto personale, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

POSTI DI SOSTEGNO

Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze,  bisogna  dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione.

I docenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”; l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

In subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
ACCANTONAMENTI

In applicazione dell’art. 6 bis comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività didattiche, per le nuove classi di concorso istituite presso i licei musicali, possono presentare, entro il termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2017/18.

Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.

SUPPLENZE

Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo precedente e dopo le ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, per le quali si richiamano le condizioni previste dall’art. 6 bis comma 10 dell’ipotesi contrattuale citata, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.

Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo del Liceo musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane: http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml.

Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia un solo Liceo musicale e/o coreutico.

 PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

L’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento , attribuendole:

  • con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
  • solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.

 SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.

 A tali ore si aggiungono rispettivamente:

  • 1 ora di programmazione per ogni 11 ore;
  • 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

 Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In caso di assenza di titolari che provvedono all’insegnamento di una lingua straniera le relative supplenze sono conferite ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Regolamento. 

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:

  • Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
  • Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2018, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2019.

PERSONALE  ATA

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica .

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.  E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero; il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Articolo 6 (Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto)

  1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
  3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
  4. Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
  5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità).

Si precisa, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014,(Legge di stabilità 2015).

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  • personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  • personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi  normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2017-18.

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI  (ITP)

Si forniscono nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”.

Si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

DISPOSIZIONI COMUNI

E’ stato abolito il divieto di attribuire supplenze annuali su posti vacanti e disponibili al personale sia docente, educativo ed ATA che abbia già svolto 36 mesi di servizio su tale tipologia di posto.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

 SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009, nella parte ancora in vigore, prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

 PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che:

  • solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica;
  • mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
ASSUNZIONI personale avente diritto alla riserva dei posti

Il diritto alla riserva dei posti ex L.68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, si dovrà tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che:

  • l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98;
  • circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) devono essere pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

Si allega:

Nota Miur  n. 37856 del 28 agosto 2018.

Regolamento docenti  DM  n. 131 del 13-6-2007.

Regolamento ATA  DM  n. 430 del 13-12-2000.