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EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DALLE GRADUATORIE ATA – ANNO SCOLASTICO 2023/24 –

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DALLE GRADUATORIE ATA – ANNO SCOLASTICO 2023/24 –

RINUNCIA ALL’INCARICO NOMINE IN RUOLO PERSONALE ATA

Sanzioni in caso di rinuncia.

la rinuncia all’immissione in ruolo dalle graduatorie permanenti ATA è regolata dal D.lgs. 297/94, art. 559:

  • “La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”

Pertanto si decade dalla graduatoria provinciale permanente, (graduatoria 24 mesi ATA), del profilo di interesse con:

  • la rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma;
  • la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda con eventuale assegnazione della sede;
  • la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione della sede d’ufficio.

RINUNCIA ALL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA

Si precisa che nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, è possibile conferire:

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. REGOLAMENTO ATA Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) PER SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI PROVINCIALI PER TITOLI (art. 2, c. 1 DM 430/2000).

La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano:

 l’abbandono del servizio comporta:

  • sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso;
  • sia la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, per l’anno scolastico successivo;

B) PER SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO:

 la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma:

  • non comporta alcun effetto.

 L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita:

  • sia sulla base delle graduatorie permanenti;
  • sia delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

 Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche:

  • ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al termine delle attività didattiche.

 Per il personale con contratto a tempo indeterminato per altra area o profilo professionale, che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze:

  • la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di:

  • risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro attribuito sulla base delle graduatorie permanenti;
  • abbandonare una supplenza al 30/6 o al 31/8 per altra supplenza al 30/6 o al 31/8 solo se è per altro profilo;
  • abbandonare una supplenza breve per altra supplenza che arrivi almeno al 30/6;
  • lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, (solo se al momento della convocazione per lo spezzone non c’era disponibilità per posto intero).

Si ricorda che il diritto al completamento d’orario è previsto solo tra posti dello stesso profilo.

 Le sanzioni non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.