fbpx

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.

Con il decreto del 22 dicembre 2023, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

CLASSI DI CONCORSO

La tabella A, che costituisce parte integrante del decreto, individua:

  • le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico;
  • gli insegnamenti a esse relativi;
  • i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso.

 Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71:

A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)

A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)

A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)

A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)

A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)

A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

  • resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado;
  • i codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.

Conseguentemente:

  • nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza;
  • ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

La tabella A/1, che costituisce parte integrante del decreto, individua:

  • la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

REQUISITI DI ACCESSO

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal decreto possono essere conseguiti tramite:

  • corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello);
  • e tramite corsi singoli universitari o accademici;
  •  non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi:

  • sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento;
  • per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

EQUIPARAZIONE TRA TITOLI DI STUDIO

Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», è indicata una specifica classe di laurea magistrale:

  • costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali:

  • sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5:

  • possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

 I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore:

  • mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.

CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI

NOTE:

Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A:

  • prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD).

 Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato:

  • tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o più settori.

 Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori:

  • la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL:

  • da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84;
  •  i docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.

I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.

Per ulteriori approfondimenti si allegano: