fbpx

ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE SCOLASTICO LAVORATORI FRAGILI: QUALE RETRIBUZIONE SPETTA E CALCOLO PERIODO DI COMPORTO

In seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute alla redazione in riferimento alle assenze per malattia relativi al calcolo del periodo di comporto e alla retribuzione spettante, in particolare per i lavoratori cosiddetti fragili, vengono indicati di seguito alcune precisazioni.

Procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili

Il lavoratore che richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria dovrà fornire al medico competente, al momento della visita, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione.

Il Dirigente scolastico:

  • attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
  • concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici;
  • fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti

a. Idoneità;

b. Idoneità con prescrizioni

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Uno dei possibili esiti della visita medica effettuata dal medico competente, può portare al giudizio di inidoneità temporanea all’insegnamento.

In seguito al giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, il lavoratore avrà la possibilità di essere adibito ad altre mansioni compatibili con il proprio profilo professionale ed il proprio stato di salute,    in caso contrario verrà collocato in malattia d’ufficio.

Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto dell’esito della visita medica e delle richieste dell’interessato, vi sono quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, i supporti didattici ed educativi, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Per i lavoratori cosiddetti fragili (disabili gravi, immunodepressi, oncologici, sottoposti a terapie salvavita, etc.), con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l’INPS ha fornito indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

In particolare, sono state riconosciute tutele ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che per i lavoratori con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

Si precisa che tale tutela consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La Proroga che è fino al 28 febbraio 2021, (in precedenza era valida dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e sarebbe comunque necessaria una ulteriore proroga), interessa anche il personale della scuola che ha già ottenuto o intende chiedere l’accertamento, da parte del medico competente, che le proprie condizioni di salute potrebbero esporlo a maggior rischio in caso di infezione da Covid.

Con tale provvedimento le assenze dal servizio dei lavoratori fragili che non possono prestare la propria attività in smart working, sono equiparate a ricovero ospedaliero e ciò comporta che non possano essere assoggettate alle trattenute giornaliere, nei primi 10 giorni di assenza e che il relativo periodo di assenza non sia considerato utile ai fini del periodo di comporto.

PERIODO DI ASSENZA CONSIDERATO UTILE AI FINI DEL PERIODO DI COMPORTO

Il periodo di comporto, stabilito dal CCNL che ne fissa la durata, è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

 Superato il periodo previsto di 18 mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio è il seguente:

  • intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia retribuiti, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

CALCOLO DEL PERIODO DI ASSENZA

  Il sistema di computo delle assenze per malattia ha carattere dinamico, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso.

Quindi, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso:

  • sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.
  • in base al calcolo derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell’ultima malattia con quelle intervenute nei tre anni immediatamente precedenti, il Dirigente Scolastico verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, e determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso, (100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi).

Per il personale scolastico, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% dello stipendio, oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze dovranno essere remunerate solo in tale misura, ma sarà sempre necessario procedere, di volta in volta, al calcolo.

Pertanto nel caso specifico che il dipendente riprenda servizio, al termine di un periodo di assenza per malattia retribuita al 90% o 50%, scorrendo in avanti il triennio di riferimento e dovendo sommare l’ultimo periodo di malattia a quelli ricompresi nei tre anni immediatamente antecedenti lo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale calcolo consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva, e cioè assenze retribuite al 100%.

In sintesi, per verificare se è stato superato il periodo di comporto e stabilire la percentuale di retribuzione da corrispondere al dipendente è necessario:

  • determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso, nel caso prospettato, il giorno precedente l’inizio della malattia in atto e andare a ritroso di tre anni;
  • sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio;
  • sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente, quelle del nuovo episodio morboso.

QUANDO NON SCATTA LA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO

Durante i primi 10 giorni di ogni evento di assenza per malattia, al personale scolastico viene applicata una trattenuta economica dal cedolino.

Infatti il decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/08, all’art.71 comma 1 prevede che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Per il personale della scuola nei primi giorni di malattia sarà decurtata la retribuzione professionale docenti (RPD) per il personale docente, il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA e l’indennità di Direzione per il DSGA, nella misura di 1/30 dell’importo mensile per ciascun giorno di assenza fino ai 10 giorni.

Quando non scatta la trattenuta dallo stipendio

  • assenze derivanti da infortunio sul lavoro;
  • assenze per malattia dovuta a causa di servizio;
  • ricovero ospedaliero o day hospital e relativa convalescenza post ricovero;
  • assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (certificate dall’ASL).

Pertanto in tali casi sarà corrisposta l’intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, fin dal primo giorno di assenza, se le suddette fattispecie saranno attestate in modo preciso dalla certificazione medica. Nella certificazione medica dovrà essere chiaramente precisato che trattasi di assenza per malattia connessa alla specifica situazione.

Il comma 2 del suddetto art. 71 prevede chenell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Esistono solo due casi in cui la certificazione medica deve essere obbligatoriamente rilasciata da una struttura sanitaria pubblica:

  • nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni;
  • dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, successivo ad un precedente episodio morboso.

Le trattenute giornaliere lorde per le assenze di malattia fino al decimo giorno per i docenti e il personale scolastico sono le seguenti:

Doc. da 0 a 14 anni = € 5,47

Doc. da 15 a 27 anni € 6,73

Doc. da 28 anni in poi = € 8,58

Ata AREA B/C = € 2,15

Ata AREA A/As  = € 1,95