MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER l’A.S. 2026/27 – TRASFERIMENTO – PASSAGGIO DI RUOLO, CATTEDRA O PROFILO
E’ possibile presentare la domanda di mobilità territoriale o professionale (passaggio di ruolo, cattedra o profilo) con le seguenti scadenze:
- personale docente dal 16 marzo al 2 aprile 2026
- personale educativo dal 16 marzo al 7 aprile 2026
- personale ATA dal 21 marzo al 17 aprile
- docenti IRC dal 21 marzo al 17 aprile
La pubblicazione dei movimenti è prevista:
- Personale docente 29 maggio 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 7 maggio 2026.
- Personale educativo 4 giugno 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.
- Docenti IRC 5 giugno 2026.
- Personale ATA 12 giugno 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio 2026.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
La domanda deve essere inoltrata:
- entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza;
- entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata;
Bisogna compilare/modificare ogni singola sezione della domanda e allegare tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda.
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PARTICOLARE INTERESSE, CON LE PRECISAZIONI RELATIVE ALLE MODIFICHE INTERVENUTE.
PERSONALE DOCENTE:
VINCOLI DI PERMANENZA
– Il vincolo di permanenza triennale:
- è stato applicato in caso di movimento ottenuto a seguito di espressione puntuale di scuola, in tutte le tre fasi dei movimenti (art. 2, comma 2 del CCNI);
- con il termine “sede” si debba far riferimento all’istituzione scolastica (espressione puntuale di scuola).
– Per le immissioni in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24:
- obbligo per i docenti di permanere per un triennio nell’istituzione scolastica di svolgimento del percorso di formazione e prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso.
Riguardo al triennio di permanenza previsto dal citato art. 13, comma 5, ai fini del calcolo sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ove consentite dalla normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del percorso di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Vincolo triennale di permanenza di cui all’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (art. 2, comma 4 del CCNI):
- i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Nel computo del triennio vengono calcolati:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
DOCENTI IN ATTESA DI TITOLARITÀ DEFINITIVA
I docenti con nomina giuridica nell’a.s. 2025/26 in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità:
- sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del CCNI e dell’articolo 8, comma 1, dell’O.M. (art. 2, comma 5 del CCNI).
Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia:
- parteciperà d’ufficio al punto A) – Effettuazione della seconda fase – dell’Allegato 1 del CCNI seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità.
DOCENTI NON ABILITATI, VINCITORI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DDG 2575/23 (PNRR) E D.D.G. 3059/2024 (PNRR2)
Tali docenti, individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all’anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato:
- ottengono la sede di titolarità all’esito delle operazioni di mobilità (art. 2, comma 5 del CCNI).
DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA
Con riferimento all’art 2, comma 6, del CCNI si segnalano le seguenti novità:
– alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista:
- per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).
– è stata espunta dal testo del CCNI la lettera e):
- relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
INDICAZIONE DELLE PREFERENZE E MODELLO G
Nel rinviare all’art. 2, comma 6, del CCNI in merito all’indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
– i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell’apposito modello G pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;
– sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o degli assistiti o dei figli minori di quattordici anni, dichiarando la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’O.M. ma entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di mobilità:
- si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M.;
DOCUMENTAZIONE/CERTIFICAZIONE (da allegare alla domanda)
– nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118:
- è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità);
- la predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.
Per ulteriori approfondimenti si allegano:
- OM MOBILITA’ N 43 del 12-03-2026
- OM MOBILITA’ IRC N 44 del 12-03-2026
- Mim NOTA MOBILITA’ 06314 del 13-03-2026
- CCNI MOBILITA’ TRIENNIO 2025/28 del 10-03-2026
