MODALITÀ E TEMPISTICHE PER L’ESPRESSIONE DELLA RINUNCIA ALLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO SUL TITOLO DI SOSTEGNO
MODALITÀ E TEMPISTICHE PER L’ESPRESSIONE DELLA RINUNCIA ALLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO SUL TITOLO DI SOSTEGNO CONSEGUITO PRESSO UN’UNIVERSITÀ ESTERA – SCADENZA 12 Marzo 2026.
Avviso MIM con nota Prot. n. 53407 del 27 febbraio 2026 sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.
L’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, come modificato dall’art. 4, comma 1-ter, lett. b), del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, dispone che:
- coloro i quali, alla data del 24 aprile 2025, abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge;
- possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se;
- contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Pertanto, la rinuncia alle istanze di riconoscimento dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità costituisce:
- condizione per la partecipazione ai percorsi disciplinati dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, per coloro che posseggono i requisiti per l’iscrizione ai percorsi medesimi.
Inoltre dovrà essere espressa dagli interessati, a pena di esclusione dalla procedura, a partire dal giorno 27 febbraio 2026 e fino alla data del 12 marzo 2026 – salvo eventuale proroga – esclusivamente secondo le modalità di seguito richiamate:
- tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” (RPD), accessibile mediante il link https://www.mim.gov.it/riconoscimento-professione-docente, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo sul sostegno svolto all’estero, formulate all’Amministrazione attraverso la piattaforma medesima.
Tale modalità deve essere utilizzata anche da coloro che hanno presentato istanze di riconoscimento utilizzando la suddetta piattaforma ed abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge tramite:
- posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it, per il caso di istanze di riconoscimento del percorso formativo sul sostegno svolto all’estero, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
Tale modalità deve essere, altresì, utilizzata da coloro che:
- hanno un contenzioso giurisdizionale definito con sentenza di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno passata in giudicato o non ancora appellata alla scadenza del termine stabilito nel presente avviso.
Le rinunce pervenute prima dei termini su indicati:
- saranno considerate irricevibili e prive di effetto e, pertanto, devono essere riformulate nei tempi e con le modalità sopra descritte.
Le rinunce formulate dai soggetti che, alla data del 24 aprile 2025, abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge:
- devono essere prodotte, a cura degli stessi, nel relativo giudizio, dandone, altresì, comunicazione all’Amministrazione.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71:
- coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e;
- abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.
In caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università:
- tutte le istanze di iscrizione verranno, comunque, accolte dall’INDIRE;
- assicurando la partecipazione ai predetti percorsi di specializzazione a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77, come modificato dall’articolo 2 del decreto interministeriale 16 febbraio 2026, n. 26, e che abbiano espresso la rinuncia alle proprie istanze di riconoscimento dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, secondo le modalità sopra indicate.
SI ALLEGA:
