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Personale docente – Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20.

IL MIUR con la nota del 31 luglio 2019, al fine di avviare le operazioni di assunzioni di nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20, ha trasmesso ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali:

  • le istruzioni operative alle nomine in ruolo (Allegato A);
  • il Decreto Ministeriale che autorizza l’immissione in ruolo di  personale  docente per l’anno scolastico 2019/2020 per un contingente pari a 53.627posti;

-i prospetti contenenti il contingente suddetto ripartito a livello regionale;

  • i  prospetti  elaborati  a  livello  provinciale,  classe  di  concorso/tipo  posto  riportanti disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità;
  • i  prospetti  contenenti  gli elenchi  delle  sedi  scolastiche  e  dei  tipi  posto/classe  di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità;

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2019/20, è  di  53.627 posti che sarà distribuito dagli uffici Scolastici Regionali.

Per tutti i gradi di istruzione le nomine in ruolo del personale docente avverranno per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle GAE (art. 399 del D. Legislativo 16 aprile 1994, n.297).

E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto. 

 Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica attingendo dagli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo.

I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi.

 Scuola Primaria

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.

Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina:

  • i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese;
  • nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese.

Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2019/20.

 Scuola secondaria di primo e secondo grado

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016).

Si precisa che:

  • lo scorrimento delle suddette graduatorie avviene anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso;
  • a seguire, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85/2018, cui è destinato, per l’a.s. 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti.

Si ricorda che, nell’anno scolastico 2018/19, è stato avviato – per la scuola secondaria di primo e secondo grado –  lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali (GMRE) di cui al D.D.G. n. 85/2018, con conseguente ammissione del personale docente nominato al III anno FIT

 La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l’anno scolastico 2019/20, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali. 

Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione, nei limiti del contingente autorizzato dal MEF.

Il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico.

Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell’esubero:

  • l’USR provvederà  a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo;
  • qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi;
  • tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.
 Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono:
  • quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107;
  • le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018;
  • quelle relative alle graduatorie ad esaurimento. 

 Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

 Nel caso in cui nell’anno scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali.

Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

In  caso  di  esaurimento delle GAE i  posti  rimasti vacanti  si  aggiungano  a  quelli  disponibili  per   le   procedure concorsuali.

Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato.

A tal fine si evidenzia che:
  • le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2019/20;
  • tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd “operazioni di organico di diritto”) non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).
Sistema delle precedenze

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché concorso straordinario per la scuola dell’infanzia  e primaria indetto con decreto dipartimentale n. 1546/2019), il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992  (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

 L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

 Quote di riserva

Per la definizione delle quote di riserva,  le assunzioni a favore del personale avente titolo, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.

Si richiama, inoltre, sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

 Assegnazione su posti di sostegno

Per l’assegnazione su posti di sostegno:

  • nella scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle GAE, aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020, non saranno più disposte per ambiti disciplinari per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
  • il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati D.M. 21/05, nonché i docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.
Accettazione o rinuncia

L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno:

  • consentono di accettare  per lo  stesso anno scolastico successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia, salvo per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia:
  • consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’ altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria;
  • è  consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria;
  • limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato nella seconda provincia;

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

 E’ previsto l’obbligo, entro tre giorni dalla nomina in ruolo, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria in materia di autocertificazioni.

 Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato  su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Si allega: