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PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL “DIRITTO ALLO STUDIO” – PERSONALE SCOLASTICO – ANNO 2021

 Modalità di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e personale ATA – Anno 2021 –   C.I.R. del 11 ottobre 2019 per il quadriennio 2020 – 2023.

Si comunica che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà essere presentata alla scuola di attuale servizio entro il 12 Novembre c. a.

Si precisa che dovrà:

  • essere utilizzato e trasmesso all’Ambito territoriale di appartenenza il modello di domanda predisposto dai vari Uffici territoriali, debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico;
  • detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio;
  • i Dirigenti Scolastici provvederanno a trasmettere all’Ufficio Territoriale, entro e non oltre il 15 Novembre c. a. le domande in originale e a trattenere una copia agli atti della scuola.

Le Istituzioni Scolastiche avranno cura inoltre di:

· non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all’avente diritto;

· verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;

· accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purchè prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande tardive (art 4 comma 3 del C.I.R. 2019 -2022).

Si fa presente che:

non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;

il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento (art.4, punto 4, C.I.R.);

i permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente 3% della dotazione organica provinciale);

i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati dalle Scuole sulla base delle autorizzazioni concesse dall’Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato;

si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami.

Per i corsi on line si evidenzia che per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà:

  • CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro;
  • ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica).

Per il modello di domanda da utilizzare si consiglia di scaricarlo dal sito dell’Ambito territoriale di appartenenza.

Art. 3. DPR n. 395/88 – Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

 a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

 c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti

Si allega:

Modello di domanda dell’Ambito territoriale della provincia di Messina

C.I.R. Sicilia – Diritto allo Studio 2020/23