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INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA A. S. 2022-23

Breve sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per l’individuazione dei soprannumerari e per il   trattamento dei perdenti posto dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, così come previsto dal CCNI per il triennio 2022/25.

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata:

  • nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni;
  • su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali;
  • limitatamente alla scuola primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.

Posti di sostegno

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

  • sostegno vista;
  • sostegno udito;
  • sostegno psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese

Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità:

  • confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto;
  • l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese;
  • il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Adempimenti del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico competente provvede entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità:

  •  alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola;
  • allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio;
  • ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
  • il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all’Allegato 2 per la mobilità d’ufficio.

 Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che:

  • debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;
  • ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.

Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Procedura per i perdenti posto

Procedura per i docenti individuati come perdenti posto:

  • entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione del modulo domanda di trasferimento;
  • nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente;
  • la proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Nel caso di concorrenza tra più insegnanti

Per le situazioni di soprannumero nel caso di concorrenza tra più insegnanti, sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo (a tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola);
  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Si precisa che:

  • il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti;
  • si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze;
  • i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria;
  • nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica;

TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.

L’insegnante individuato come perdente posto:

  • ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda;
  • in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente;
  • non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento:

  • può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio;
  • in entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata:

  • l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio;
  • il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

 Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia:

  • il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni;
  • in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate;
  • ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda;
  • il beneficio di cui all’art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda;
  • In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile:

  • il docente   viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
  • in subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità   sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà;
  • il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali.

Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno:

  • l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione;
  • in subordine in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo;
  • ove ciò non sia possibile, il docente è trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità, sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia:

  • l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune);
  • se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale;
  • l’eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio.

Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

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