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ESIGENZE DI FAMIGLIA E TITOLI – VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’

ESIGENZE DI FAMIGLIA E TITOLI – VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’ A DOMANDA E D’UFFICIO PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23

ACLIS mette a disposizione una sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base ai titoli, precedenze ed altre esigenze personali o di famiglia, previste dalle tabelle di valutazione ai fini del calcolo del punteggio relativo alle domande di mobilità e per la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

  • nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande;
  • nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda.
  • soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’annoin cui si effettua il trasferimento.

 ESIGENZE DI FAMIGLIA

Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta per il comune di residenza a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi –punti  6

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per preferenze che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola-punti 6

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza che comprenda predetto comune.

 Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni per la cura e l’assistenza dei figli minorati, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per la cura e l’assistenza dei figli.

Per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile (legge 76 /2016).

Si precisa che:

  • i punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro;
  • i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per le domande ai fini della mobilità professionale;
  • il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, punti 4 o punti 3.

 Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

  •  ricongiungimento al coniuge, etc.. vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. – punti 6
  • per ogni figlio di età inferiore ai sei anni – punti 4
  • per ogni figlio di età superiore ai sei anni – punti 3 
  • per la cura e l’assistenza dei figli minorati, etc.. vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. –punti 6

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

La valutazione di punti 6 per la cura e l’assistenza ai figli, coniuge, genitori è attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
  3. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia.

TITOLI GENERALI

Valutazione concorsi pubblici per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza –punti 12

 Si precisa che:

  • si valuta un solo pubblico concorso;
  •  i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
  • analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento;
  • il punteggio spetta per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;
  • è equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in teme di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica;
  • il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valido esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado;
  • sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Solo ai fini della mobilità professionale vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al Punto A della tabella B2 Titoli Generali del CCNI. – punti 6

Non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • le abilitazioni conseguite presso le scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS e TFA ecc.)

DIPLOMI – CORSI ANNUALI e/o biennali di perfezionamento – laurea, dottorato di ricerca, esami stato:

 Sono valutati i diploma biennali di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: punti  5

  • vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
  • sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora abbiano durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale; è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Non sono valutabili:

  • il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e i percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA)
  • il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza, analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

E’ valutato il diploma universitario, diploma accademico di I livello, laurea di primo livello……ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. – punti  3

E’ valutato il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, diploma di laurea in scienze motorie, laurea magistrale specialistica …ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. –punti  5

Sono valutati i corsi di perfezionamento, nonché master di I° o di II° livello, di durata non inferiore ad un anno, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: – punti  1

  • il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
  • I corsi di perfezionamento tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
  • è valutabile un solo corso e/o diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici.

Per il conseguimento del Dottorato di ricerca si valuta un solo titolo:

  • per il trasferimento – punti 5
  • per la mobilità professionale – punti 6

E’ valutabile per la scuola primaria la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, (Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico), per ogni corso– punti 1      

E’ valutabile la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scol. 2000/2001, in qualità di presidente, componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno per esaminare l’alunno.

Per ogni anno – punti  1

Solo per la mobilità professionale vengono riconosciuti crediti professionali:

per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio –punti 3

E’ valutato: CLIL Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie (il certificato viene rilasciato solo a chi: è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale) – punti 1

CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento il docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale. –punti  0,5

Si precisa che:

  • il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
  • la laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello;
  • il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di  5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di  5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

 Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

  • ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
  • ai docenti titolari della classe di concorso A57 qualora riconosciuto come titolo valido opelegis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso.

Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

 N.B. i titoli relativi ai punti (*) B) C), D), E), F), G),H) I), L) della tabella di valutazione (Allegato A), cumulabili tra loro, sono valutati ad un massimo di punti 10  solo ai fini del trasferimento e non ai fini della mobilità professionale.

La redazione Aclis fa presente che tutti i modelli previsti dall’OM, da predisporre ai fini della valutazione dei servizi d’insegnamento, della continuità, delle esigenze di famiglia, dei titoli e delle precedenze, sono disponibili nella sezione modulistica del nostro portale www.aclis.it 

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