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Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018

 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

ACLIS

Il MIUR con la circolare N.12523.10-10-2017 inviata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ha indicato le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2017/2018 e la procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

 REQUISITI RICHIESTI ai candidati interni dell’ultima classe

Termine presentazione domande: 30 novembre 2017

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:

  • una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
  • un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
  • la validità dell’anno scolastico con la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore di lezioni, consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La C.M. n. 20/2011 ha previsto per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

Si precisa inoltre che:

  • all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno;
  • le istituzioni scolastiche pubblicano all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
  • le scuole forniscono, prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate;
  • il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato;
  • di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe;
  • i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;

Sono responsabili i dirigenti scolastici delle istituzioni statali e i coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni paritarie dell’attività di puntuale controllo delle assenze anche con riferimento agli studenti trasferitisi in corso d’anno da una istituzione scolastica ad un’altra previo nulla osta.

I dirigenti scolastici e i coordinatori dovranno acquisire e trasmettere alle commissioni di esame tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera scolastica degli studenti.

 Alunni dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

  Termine presentazione domande: 30 novembre 2017

Le disposizioni dettate dall’art. 6 del D.P.R. n. 122/2009 sono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni:

  • sono ammessi agli esami di Stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
  • in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico;
  • ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun candidato, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP), definito nel Patto formativo individuale.
  • la prescritta frequenza e le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa;
  • l’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di Stato;
  • i candidati dei percorsi di istruzione di secondo livello sostengono l’esame sui nuovi ordinamenti definiti dal P.R. n. 263/2012 e disciplinati dal D.I. 12 marzo 2015.

 

Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2018

Sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;

b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;

c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato.

 Candidati esterni

Termine presentazione domande: 30 novembre 2017

Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

e) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2018.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alle lettere a) o b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2018.

I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

I candidati esterni sostengono gli esami di Stato sui percorsi del nuovo ordinamento.

Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato dei corsi quadriennali sperimentali, dei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e degli indirizzi del previgente ordinamento di cui all’articolo 3, comma 2, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, considerata la peculiarità di tali corsi di studio, fatta eccezione per il “Liceo della Comunicazione – indirizzo sportivo”, ad esaurimento.

Esame preliminare

L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

In particolare, sostengono l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

I candidati esterni provenienti da Paesi dell’Unione Europea che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

I candidati esterni che in Italia o in Istituzioni scolastiche italiane all’estero abbiano frequentato con esito positivo classi di istruzione secondaria di secondo grado ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare.

Si chiarisce inoltre che:

  • l’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce;
  • in caso di non ammissione all’esame di Stato, l’esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe; 
  • i candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminareanche sulle conoscenze, abilità e competenze delle materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno;
  • sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate; 
  • i candidati esterni provvisti di promozione o idoneità su classi intermedie del nuovo ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento; 
  • non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

 

      Modalità

La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2018.

I Direttori generali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2018, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico.

Si precisa, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano ammessi in sede di scrutinio finale.

ASPETTI PROCEDURALI

 

 I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:

  • verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza;
  • provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia o, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

I Direttori generali dovranno comunicare agli interessati l’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

 

Adempimenti dei Dirigenti Scolastici:

  • se impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente (Ufficio scolastico regionale di riferimento);
  • procedono all’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni;
  • hanno l’obbligo di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e invitano i candidati a perfezionare le eventuali istanze incomplete;
  • effettuano tutti gli adempimenti prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame;
  • comunicano immediatamente al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2017, comunicano al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.

Sintesi delle principali scadenze:

  • 30 novembre 2017  Termine presentazione domande degli alunni interni
  • 30 novembre 2017  Termine presentazione domande degli alunni dei percorsi di istruzione  degli adulti di secondo livello 
  • 31 gennaio 2018 Termine presentazione domande per abbreviazione di merito
  • 30 novembre 2017  Termine presentazione domande candidati esterni
  • 15 marzo 2018 Termine di cessazione della frequenza delle lezioni in classe (Candidati esterni)
  • 31 gennaio 2018 Termine ultimo domande tardive
  • 20 giugno 2018 Prima prova scritta Esame di Stato

Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 1 agosto 2017, n. 533, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 20 giugno 2018 alle ore 8.30.

Per quanto non previsto nel presente articolo, ACLIS allega la circolare di riferimento.

Si allega:

Circolare N° 12523 del 10-10-2017

 

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