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Abilitati e abilitandi all’estero: concorso 2018 e fase transitoria

La Direttiva del Parlamento Europeo nr. 55/2013, e prima ancora la Direttiva nr. 36/2005 emanate al fine di permettere la effettiva applicazione della libertà di stabilimento dei cittadini europei, e la loro libera circolazione all’interno dell’Unione, hanno approntato un meccanismo di armonizzazione delle legislazioni europee in tema di riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle professioni regolamentate.

Per l’area relativa al comparto scuola, la Direttiva esplica i suoi effetti nel campo dei percorsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, perchè oltre all’omologazione dei titoli di studio, è prevista una disciplina per le professioni regolamentate, o per quelle per cui è imposta l’iscrizione ad albi o ordini professionali.

Pertanto, come un architetto o un avvocato, possono esercitare la professione in un paese europeo diverso da quello di origine, allo stesso modo possono farlo gli insegnanti: se un cittadino europeo acquisisce un titolo di formazione (titolo di studio + percorso abilitante) utile per l’insegnamento in un paese facente parte dell’Unione Europea, deve poterlo spendere negli altri Stati dell’Unione.

Il riconoscimento dei titoli di abilitazione non è automatico, può prevedere condizioni per l’omologazione, e soprattutto, come molti docenti abilitati all’estero, hanno avuto modo di sperimentare, non è immediato.

Il Decreto legislativo che ha recepito le Direttive sopra citate ha regolamentato il procedimento di omologazione secondo gli step di cui già abbiamo parlato in un precedente approfondimento (leggi qui).

I tempi del procedimento di omologazione, tuttavia, sono quasi sempre più lunghi di quanto disposto dal decreto (trenta giorni per eventuali integrazioni documentali, + tre mesi per la conclusione del procedimento).

Il loro decorso, putroppo, è causa di svantaggi per gli abilitati che attendono l’omologazione: i docenti che non hanno ancora ottenuto alcuna risposta da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca saranno infatti esclusi, a priori, dalla possibilità di partecipare alla fase transitoria del concorso docenti 2018.

 

Ed infatti, il decreto legislativo nr. 59/2017, che disciplina, su delega della l. 107/2015, il nuovo percorso per l’accesso al ruolo, prevede una fase transitoria che è destinata ai docenti “abilitati” e che permette attraverso il sostenimento di un’unica prova orale, pertanto attraverso una prova concorsuale più snella, la partecipazione direttamente al terzo anno di FIT, e al termine di tale anno, l’immissione in ruolo.

 

I docenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla fase transitoria non dovranno, pertanto, conseguire i 24 CFU necessari ai laureati non abilitati per partecipare al concorso a cattedra 2018, non affronteranno che una sola prova orale, ed il percorso FIT per loro avrà una durata ridotta di un anno (invece dei tre previsti dal d.lgs. 59/2017).

 

Cosa accade ai docenti in attesa di abilitazione che, nei fatti, non potranno partecipare alla fase transitoria per via dell’attesa del procedimento di omologazione?

 

Occorrerà attendere il bando, e verificare se il Ministero permetterà loro di partecipare con riserva a tale fase, oppure se non sarà consentita alcuna eccezione e solo i docenti già in possesso di abilitazione prima del 16 maggio 2017 potranno accedervi.

Per un approfondimento sulle varie fasi del concorso 2018, leggi qui ( articolo ACLIS).

Per avere maggiori informazioni sui ricorsi avverso il silenzio nel procedimento di riconoscimento del titolo straniero, occorre compilare il modulo di richiesta informazioni che trovate alla pagina https://www.aclis.it/consulenza-legale/ , indicando in oggetto il Vostro nominativo e la dicitura “ricorso silenzio abilitati all’estero” o inviare una mail a arealegale@aclis.it, sempre indicando in oggetto il Vostro nominativo e la dicitura “ricorso silenzio abilitati all’estero”.

Oppure, scarica direttamente i moduli per l’adesione. Sarà nostra cura inviare all’indirizzo e-mail dal quale ci avete contattato la scheda informativa e la documentazione necessaria per aderire al ricorso, che dovrete stampare, compilare ed inoltrare a mezzo raccomandata a/r presso il nostro studio legale.

 

Per quanto riguarda l’accesso alla fase transitoria, i legali ACLIS attendono la pubblicazione del bando, pertanto risulta prematuro proporre oggi eventuali azioni. Potete comunque scriverci seguendo le indicazioni sopra fornite, per rimanere aggiornati sull’argomento.

 

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