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GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO PERSONALE SCOLASTICO

GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO PERSONALE SCOLASTICO – CCNI TRIENNIO 2019/2022 

SCHEDA TECNICA

Premesso che l’articolo 13 del CCNI indica ai fini della mobilità del personale scolastico:

  • i beneficiari delle precedenze;

  • l’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto

Le precedenze sotto elencate sono raggruppate secondo un ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fa eccezione il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.

Per ogni tipo di precedenza viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

BENEFICIARI DELLE PRECEDENZE

I).DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato.

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata e si applica:

  • alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto;

  • opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nelle procedure dei trasferimenti, in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) e ha diritto:

  • alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

  • la precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori:

  • anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

  • a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge:

  • nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune;

  • nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

  • documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, la documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

  • essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione:

  • che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge;

  • ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo;

  • l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCN:

non devono essere inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Si precisa inoltre che I’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV (assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) si applica solo:

  • se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;

  • qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV;

  • quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione si applica in caso di:

  • assistenza al coniuge o ai figli con disabilità anche in presenza di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

  • per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto:

  • è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria;

  • il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero;

  • per la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute negli articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto.

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (ART. 18)

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

Al fine dell’individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.

Nel caso di unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

  • le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;

  • le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico dell’autonomia, perché appartenenti a diverso grado, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi

Individuazione del perdente posto nella scuola primaria e dell’infanzia:

nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi, tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;

nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo:

  • tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza;

  • sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, l’ufficio territoriale procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia.

  • ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità;

  • i docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari;

  • mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso.

In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del contratto.

Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità:

  • L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;

  • i docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa;

  • i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13.

Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’ istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità:

  • l’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;

  • i docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento;

  • i docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Qualora nei processi di dimensionamento non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune:

il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola; qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto;

i titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 13;

a tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria:

i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’art. 13 del contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta.

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ai fini della formulazione delle graduatorie:

  • si applicano i criteri relativi all’individuazione del perdente posto e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del soprannumerario;

  • il servizio pre ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d’ufficio.

  • si utilizzano le precedenze comuni di cui all’art. 13 solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.

Si precisa che:

i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica, hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto;

il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del CCNI.

MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO MODIFICATO L’ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA (ART. 18 bis)

In prima applicazione per l’a.s. 2019/2020 la disciplina del presente articolo viene adottata per la provincia di Monza-Brianza e verrà progressivamente adottata per gli altri casi.

I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.

Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità indicate successivamente.

In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni specifiche contenute sia per il personale docente che per il personale ATA (artt. 18, 45 e 46 del CCNI).

PERSONALE DOCENTE

I trasferimenti a domanda del personale docente, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.

I trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui sopra.

Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al CCNI in o da un comune che, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del CCNI.

PERSONALE A.T.A.

I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 39 del CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.

I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui sopra.

Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.

Le attuali norme non si applicano alle province di nuova istituzione.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (ART. 19)

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari su tutti posti comuni, sostegno, centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.

Per l’individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le seguenti modalità:

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista;

B) minorati dell’udito;

C) minorati psicofisici.

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Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nell’organico della scuola primaria:

  • vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese);

  • il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto;

  • l’ufficio territoriale, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese;

  • il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità:

alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola(le graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli);

allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio;

ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;

il servizio pre ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata per la mobilità d’ufficio;

Il dirigente scolastico formula le graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;

Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), II ),IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto:

  • debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.;

  • qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso;

  • a parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico e delle graduatorie:

  • devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio;

  • i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento;

  • nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente;

  • la proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico:

gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli;

la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d’ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo, (non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola);

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

(A tal fine il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze).

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti ), II), V) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (art. 20)

Il trasferimento d’ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative disposizioni di cui all’articolo 19, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.

I docenti da trasferire d’ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al contratto in caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

L’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no):

  • compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria;

  • il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti;

  • qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

  • il perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda ma in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.

Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d’ufficio.

In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda e le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà:

  • può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici);

  • se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni;

  • in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate;

  • le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda;

  • il beneficio di cui all’art. 13 punto II) del presente contratto viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda;

  • in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile:

  • il docente viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1);

  • in subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti.(1);

  • il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali;

  • tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia.

Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell’ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base dell’ elenco di viciniorietà.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

Quando non è possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale:

l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1):

  • inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione;

  • in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo;

  • ove ciò non sia possibile l’insegnante è trasferito ile l’insegnante è trasferito

  • writà dell’d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione;

  • poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.

Quando, invece, non è possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno:

l’ufficio territoriale procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della prima fase dei movimenti, (per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino):

  • inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione;

  • in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d’ufficio con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà:

  • prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione;

  • in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i suddetti criteri nell’ambito dell’intera provincia:

l’ufficio territorialmente competente li assegna definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate precedentemente (commi 9 e 10 art. 20 CCNI);

se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

L’eventuale assegnazione di carattere provvisorio così effettuata su posto comune:

  • è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio;

  • nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

Quanto previsto dai precedenti punti si attua:

Qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.

Le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base dell’elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intera provincia.

Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione per gli adulti individuati perdenti posto:

  • possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell’apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali;

  • il comune da cui procedere per l’eventuale applicazione dell’apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

  • qualora non sia stato possibile trasferire a domanda, i docenti vengono trasferiti d’ufficio considerando i posti di tipo comune (commi 9 e 10 art. 20 CCNI).

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO (art. 21)

Non si procede all’individuazione come soprannumerari:

  • dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento;

  • dei docenti che risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero:

Sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio.

Il servizio pre ruolo e in alto ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla tabella 2 allegata. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” e “d” del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.

Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.

Relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

  • minorati della vista;

  • minorati dell’udito;

  • minorati psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che:

  • debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;

  • ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti ), II), dei docenti soprannumerari viene e li assegna IV) e VII) dell’art. 13, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.;

  • qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le seguenti modalità:

Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda.

Si fa presente che l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo:

  • dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo­ domanda;

  • non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda:

  • deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda;

  • in tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà:

  • può indicare nel modulo­ domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici);

  • se nella domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni;

  • in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate;

  • le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

Il beneficio di cui art. 13 punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

Si precisa che:

il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero;

si procede al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero;

in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. (art. 13 punto II)

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero

l’ufficio territoriale invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero, formulate sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;

i dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territoriale contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio:

  • l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente;

  • l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza;

  • la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.

I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territoriale competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

Per le situazioni di soprannumero nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, (il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze).

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti ),III), V) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata:

  • con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni;

  • ovvero all’organico dei corso serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E Il GRADO (art. 22)

L’insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull’ organico del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento:

  • può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo domanda;

  • ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le seguenti modalità.

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata, il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio con le preferenze espresse valutate in base al punteggio spettante a domanda.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto:

  • non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola;

  • nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile:

  • il docente viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità;

  • In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.

Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune:

  • viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l’età adulta;

  • tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati:

  • relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda;

  • qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d’ufficio.

Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria.

Nella scuola secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato).

I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.

Ai soli fini dell’identificazione del comune da cui procedere per l’eventuale applicazione della tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata “il comunedove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

  • in scuole del comune di titolarità;

  • in scuole di comune viciniore;

  • sui posti di istruzione per l’età adulta.

Relativamente ai primi due punti lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le suddette modalità:

  • nella scuola di titolarità;

  • in scuole del comune di titolarità ;

  • successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniori età.

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

Dopo l’effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d’ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

ACLIS  mette a disposizione una  sintesi, ( con la Scheda Tecnica allegata), in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base a servizi, titoli, precedenze ed altre esigenze personali o di famiglia, previste dalle tabelle di valutazione ai fini del calcolo del punteggio relativo alle domande di mobilità e per la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei  docenti soprannumerari.

Si ricorda che, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico (per i soprannumerari) o dall’ufficio territoriale competente (per la mobilità), nonché avverso la valutazione delle domande, per l’errata attribuzione del punteggio e/o per il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

La redazione fa presente che tutti i modelli previsti dall’OM, da predisporre ai fini della valutazione dei servizi d’insegnamento, della continuità, delle esigenze di famiglia, dei titoli e delle precedenze, sono disponibili nella sezione modulistica del nostro portale www.aclis.it

Per ulteriori approfondimenti relativi alla mobilità Clicca Qui.

Si allega:

Scheda per l’individuazione del docenti soprannumerari

Scheda tecnica: valutazione dei punteggi relativi alle domande di trasferimento  passaggi di ruolo/cattedra e mobilità d’ufficio a.s. 2019/20

CCNI valido per il triennio 2019/2022