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PRESENTAZIONE DOMANDE PART-TIME PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SCADENZA 15 MARZO 2021

Si ritiene utile ricordare che, come ogni anno, così come stabilito in via permanente dall’O.M. 446 del 22/07/1997 ed integrata dall’O.M. 55 del 23/02/1998, il 15 marzo 2021, scade il termine di presentazione, da parte del personale del comparto scuola a tempo indeterminato, delle istanze di:

– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

– di rientro a tempo pieno (revoca dei contratti giunti alla scadenza del biennio);

– di modifica dell’orario settimanale di servizio per il personale già in regime part-time.

domande di revoca del contratto part-time per sopraggiunti e documentati motivi prima della scadenza del biennio.

Presentazione della domanda

  • le domande dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico della sede di titolarità.
  •  il personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale dovrà inviare le istanze alla scuola della provincia di titolarità.

Per la relativa domanda bisogna utilizzare:

  • i modelli predisposti dall’Ambito Territoriale o in alternativa dai modelli utilizzati dalla istituzione scolastica di appartenenza;
  • qualora si non voglia più avvalere del rinnovo tacito del contratto part – time, si dovrà necessariamente presentare domanda di revoca;
  • le richieste di revoca prima della scadenza del biennio, potranno essere accolte solo per sopraggiunte e motivate esigenze dichiarate nell’istanza.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

I Dirigenti Scolastici esaminate le domande, e, dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati (OM 446/97 art. 7-8-9-):

  • procederanno all’acquisizione al SIDI delle stesse, utilizzando il seguente percorso: Personale comparto scuola-Gestione posizione di stato- Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale-Acquisire domande;
  • non oltre il 31 marzo 2021, trasmetteranno le domande all’Ambito Territoriale di competenza, debitamente protocollate e corredate dal prescritto proprio parere favorevole (art.73 D.L. n.112 /08 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008).

Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al diniego.

Gli originali delle istanze, invece, dovranno essere trattenuti agli atti dalle Istituzioni Scolastiche per la successiva stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo parziale che, si ricorda, potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dell’Ambito Territoriale degli elenchi nominativi del personale docente, educativo ed ATA autorizzato.

 Potranno essere accolte domande fino al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso o di ciascuna qualifica funzionale, con esclusione della qualifica di DSGA.

Successivamente alla stipula i Dirigenti Scolastici provvederanno ad inviare i contratti alla Ragioneria Provinciale dello Stato e copia all’ Ufficio competente ed ogni altro provvedimento adottato relativamente ai rientri a tempo pieno ed alle variazioni orarie.

Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici (decorrenza dal 1° settembre) e si intende tacitamente prorogato in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.

Sia per le nuove domande che per le domande di modifica di un contratto, i Dirigenti Scolastici porranno attenzione all’orario prescelto dagli interessati, che, di norma non potrà essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno e, che per il personale docente di 1^ e 2^ grado, dovrà comunque essere compatibile con la composizione oraria delle cattedre della propria classe di concorso.

I docenti della scuola primaria nel modello di domanda devono indicare solo le ore di ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO su base 22, a cui andranno aggiunte le ore (1 o 2) di programmazione, previste dalla Contrattazione Collettiva.

LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA n. 9 del 30 GIUGNO 2011 ha precisato che di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La novità più consistente della Circolare è dunque che la trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

In ogni caso:

  • non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole elementari o nelle sezioni di scuola materna ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
  • per quanto concerne i docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa;
  • i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Per il personale docente di ogni ordine e grado che non intende variare volontariamente il proprio orario di servizio, ma la modifica si rende necessaria per garantire l’unicità dell’insegnamento, in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in organico di fatto, il numero di ore di lavoro e l’articolazione dell’orario di servizio sarà definito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze dell’interessato, per quanto le stesse siano compatibili con quelle prevalenti di buon funzionamento dell’Istituzione.

Part-time orizzontale e verticale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  •  con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  •  con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità (tempo parziale misto).

Nella richiesta di Part time si possono verificare 3 casi:

  • personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale;
  • personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale La domanda, già inoltrata, può essere revocata entro i termini stabiliti dal singolo USR. Non esiste una normativa esplicita che consente, invece, di rinunciare al provvedimento già disposto.

Hanno precedenza:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; 
  • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 
  • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
  • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

ll trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.

I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. I docenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate prestate nell’anno.

PART TIME E LEGGE 104/92

 Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale la fruizione è limitata ad alcuni giorni della settimana.

 La circolare INPS del 22 luglio 2000 ha disposto che” il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:

Si procede infatti con la seguente proporzione:

 x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi);

“b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici;

 “c” a quello dei gg. lavorativi.

PART TIME E CONGEDI PARENTALI

Per il part time orizzontale la questione non si pone, perché si ha diritto a congedi e permessi nella stessa misura del personale a tempo pieno.

Per il part time verticale possiamo fare riferimento agli Orientamenti Applicati dell’ARAN per altri Comparti.

Secondo tali orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In assenza di un Orientamento per la scuola e poiché nel CCNL 2007 non vi è una disposizione che regoli il caso, al docente a part time verticale si dovrebbero calcolare solo i giorni in cui presta l’attività lavorativa e non tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto, tenendo anche conto che il docente in questione non sarebbe tenuto ad altre attività nei giorni in cui non presta servizio.

PART TIME E ALTRO LAVORO

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta confermato, per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata.

E’ invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:

 – l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;

 – si comunichi entro 15 giorni al Capo d’ istituto il successivo inizio della seconda attività;

 – che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell’Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

PART TIME E SOPRANNUMERARIETÀ

I docenti in part – time mantengono la titolarità presso la sede di servizio, a meno che non partecipino volontariamente alle procedure di mobilità.

Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

PART TIME ED ESAME DI STATO

 I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • possono essere designati commissari interni negli Esami di stato;
  • hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni.

Qualora siano nominati, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. In questo caso competono la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa.

 Con la circolare ministeriale del 17 febbraio 2000, n. 45 sono state fornite indicazioni alle Amministrazioni periferiche al fine di favorire la permanenza in servizio del personale, anche per non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che possono ancora rendere un utile servizio al mondo della scuola.

Bisogna favorire il personale che, in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità contestualmente con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non si avvale tuttavia di questa facoltà, ma preferisce la via del pensionamento, per il timore spesso fondato, che le modalità di svolgimento del servizio risultino eccessivamente gravose, tali da rendere non più utile e rispondenti alle necessità personali il ricorso al part-time.

Viene sottolineata la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.

Considerato quanto sopra si precisa che:

– nella individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall’interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l’impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998);

 – nella graduatoria formulata dai Capi di istituto per l’individuazione dei perdenti posto la posizione del personale in questione, sarà determinata in base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa Tabella per i trasferimenti d’ufficio previsti per il personale a tempo pieno, non potendo in nessun modo la posizione in part-time costituire un elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria stessa.

MODELLI DI DOMANDA I modelli sono di solito disponibili presso gli Ambiti Territoriali o le istituzioni scolastiche di servizio.

 I modelli elaborati da ACLIS, adattabili secondo le specifiche esigenze, sono consultabili e a disposizione degli utenti sul sito ACLIS.

SI ALLEGA

OM n. 55/1998