ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE DOCENTI
A.S. 2017/18
ACLIS mette a disposizione una guida per tutti i docenti che dovranno effettuare l’anno di prova e di formazione nell’A.S. 2017/18.
Con il Decreto Ministeriale n. 850 del 27.10.2015 il MIUR ha indicato gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio.
PERSONALE INTERESSATO
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
- In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova:
- i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e, svolto l’anno di formazione e di prova, abbiano rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo;
- i docenti che all’interno del medesimo ruolo abbiano svolto e superato l’anno di formazione e di prova su posto di sostegno e siano poi passati su posto comune;
- i docenti che abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova.
Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova
Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:
- di lezione;
- di recupero;
- di potenziamento;
- valutative;
- progettuali;
- formative;
Non sono computabili nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni:
- giorni di ferie e recupero festività;
- assenze per malattia;
- congedi parentali;
- permessi retribuiti;
DOCENTI IN PART-TIME
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova
La padronanza degli standard professionali da parte dei docenti in anno di prova e formazione viene valutata facendo riferimento ai seguenti criteri:
- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
- E’ compito del dirigente scolastico garantire la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.
La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa. - Vengono inoltre valutate l’attitudine collaborativa del docente in prova nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
FORMAZIONE:
1) Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione
Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
- Il bilancio di competenze predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
- Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le diverse attività formative.
- Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
2) Attività formative
Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica di appartenenza.
1° Fase: incontri propedeutici e di restituzione finale
- L’amministrazione scolastica territoriale organizza almeno un incontro formativo propedeutico, con i docenti neo-assunti, a livello di ambito territoriale, finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e un incontro conclusivo, finalizzato a compiere una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata. Durante gli incontri propedeutici saranno anche illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, format del bilancio di competenze e del portfolio).
- Agli incontri plenari inziali e conclusivi è dedicato un monte ore di norma non superiore a 6 ore complessive.
Con la nota del 02/08/2017 il MIUR ha precisato che gli incontri propedeutici di carattere informativo per i docenti neo-assunti, anche per gruppi differenziati, potranno essere calendarizzati a partire dal mese di ottobre 2017. Il ministero suggerisce che a tali incontri partecipino anche i tutor, incaricati della supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti.
Per ciò che riguarda invece gli incontri di restituzione finale, il MIUR suggerisce di organizzare eventi di carattere culturale e professionale, anche attraverso il coinvolgimento e le testimonianze di esperti e di docenti neoassunti, di dirigenti scolastici e tutor degli anni precedenti. Potranno essere adottate formule organizzative flessibili, per evitare generiche e improduttive assemblee plenarie.
2° Fase: Laboratori formativi
- Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono progettate a livello territoriale tenendo conto del bilancio di competenze e sulla base della conseguente rilevazione dei bisogni formativi. Le iniziative si caratterizzano per l’adozione di metodologie laboratoriali (di scambio professionale, ricerca-azione, rielaborazione e produzione di sequenze didattiche) e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.
- Ogni docente neo-assunto, in conseguenza del patto per lo sviluppo professionale dovrà seguire obbligatoriamente laboratori formativi per complessive 12 ore di attività, con la possibilità di optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale.
- Le attività si articolano, di norma, in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. E’ prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale.
Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali:
- nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
- gestione della classe e problematiche relazionali;
- valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- bisogni educativi speciali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- buone pratiche di didattiche disciplinari.
Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.
Con la nota del 02/08/2017 il MIUR ha introdotto una nuova area trasversale che si riferisce alla Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale. Le indicazioni ministeriali suggeriscono che almeno uno dei laboratori formativi (sui 4 previsti per i neoassunti) venga dedicato alle suddette tematiche, con l’obiettivo di stimolare nei docenti neoassunti una progettazione didattica che, nelle modalità , nei contenuti e nell’organizzazione dei percorsi educativi, evidenzi, anche negli insegnamenti delle varie discipline, i collegamenti trasversali con i temi dello sviluppo sostenibile e che sia in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
Infine la nota ha introdotto la possibilità di partecipazione per i docenti neo-assunti (fino ad un massimo di 2000 docenti) a visite formative presso scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica, capaci di suscitare motivazioni, interesse, desiderio di impegnarsi in azioni di ricerca e di miglioramento. Per la scelta delle scuole da visitare, si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti dagli USR, al fine di far conoscere ai neoassunti ulteriori contesti di applicazioni concrete di nuove metodologie didattiche e di innovazioni tecnologiche. A tal fine i criteri d’individuazione dei docenti neoassunti dovranno privilegiare i docenti neoassunti in servizio in scuole situate in aree a rischio o a forte processo di immigrazione, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica. Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di “full immersion” nelle scuole accoglienti, ed è considerata sostitutiva del monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore nell’arco di ogni giornata.
Si precisa che la partecipazione a tale attività avverrà su base volontaria e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
3° FASE: Peer to peer – formazione tra pari
- L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.
- Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.
- In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.
4° Fase: Formazione on-line
- La formazione on-line del docente neoassunto avverrà mediante l’utilizzo della piattaforma INDIRE ed avrà la durata complessiva di 20 ore
La formazione consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
- analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
- compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.
- elaborazione di un proprio portfolio professionale che documenta la progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche. Il documento, in formato digitale, dovrà contenere:
- uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
- l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
- la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
- la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo
Docente tutor
- All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti.
- Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
- Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all’allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.
- Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
- All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.
Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova
- Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
- il docente dovrà sostenere un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
- All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
- Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Valutazione del periodo di formazione e di prova
- Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.
- In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
- In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo. Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:
- il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo.
- Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
I provvedimenti di valutazione del periodo di prova sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
Si allega
Decreto Ministeriale 850 27 ottobre 2015
Circolare USR Lombardia 28/09/2017