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Assegnazioni provvisorie personale docente Anno Scolastico 2021/22

Le Precedenze previste nelle operazioni

SCHEDA TECNICA

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta:

  • all’interno del comune di titolarità;
  • salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da   coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del contratto.

I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 non possono partecipare alla mobilità annuale 2021/2022, ma è fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti, anche se vincolati, che si trovino nelle situazioni di:

  • a) situazioni sopravvenute diesubero o soprannumero;
  • b) personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del citato testo unico;
  • c) art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni);

d) articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare).

3. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando:

  • fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria;
  • fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).

4. L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità può essere richiesta:

  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019;
  • ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

 Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno e i posti di tipo speciale concorrono ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.  L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.

5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 ovvero 2021/22.

6. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

7. Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art. 8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

8. All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati:

  • i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni   provvisorie;
  • il punteggio previsto per il ricongiungimento   ai genitori (lettera ”a” della citata tabella)  è  attribuito  solo  nel  caso  in  cui almeno  uno  dei  due  genitori  abbia  un’età  superiore  a  65  anni  (l’età  è  riferita  al  31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
  • si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte  dell’unione  civile,  al  convivente  e/o  ai  figli  dovrà  indicare:

  • come prima preferenza  il comune  di  ricongiungimento  o  distretto  sub-comunale  oppure  una  o  più  istituzioni  scolastiche comprese in esso;
  • nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola  di  un comune viciniore  oppure  una scuola  con sede di organico  in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione  dell’intero  comune  {o  distretto  sub  comunale)  di  ricongiungimento  è  obbligatoria, anche in caso  di comuni  ove vi sia  una sola  istituzione scolastica, qualora  si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche)   per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

–           l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

–           l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;

–           le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

9.  Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/151 anche sommando, a richiesta degli interessati spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni previste dall’art. 9.

12. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza; alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

13. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 3 dell’art 3 del CCNI 6.3 .20191 l’Amministrazione può disporre l’assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCN I.

14. L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) dell’articolo 8 (genitore di figli con disabilità, lavoratrici madre di figli fino a 6 anni, lavoratrici madre di figli da 6 a 12 anni).

L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Art. 8 Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

Le precedenze, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del C.C.N.l.

Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a)         Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b)        Personale docente emodializzato (a rt. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi:

  • chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a  cui si  riferiscono  le operazioni, e che abbia  richiesto  di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità;
  • nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 60 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di Invalidità superiore al due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A 11 annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza:

  • a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia;
  • ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
  • la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

 La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per Il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 richiamato dal Part. 601 del D. Lgs. n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione:

  • che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza;
  • la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

 La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della  precedenza  sia  per  il comune   o  distretto  sub  comunale  che  per  eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

IV. ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità (l’istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell’amministratore di sostegno).

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

I) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il I° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia;

n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro Il terzo grado qualora i genitori o li coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g)-h)-i)- n):

  • la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. 203 dell’8.3.2019;
  • la condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
  • i requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data;
  • la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.

 Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante  la  gravità  della  disabilità  dichiari  il soggetto  con  disabilità  ”rivedibile” purché  sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

La  precedenza  è  riconosciuta  a  condizione  che:

  • si  indichi  come  prima  preferenza  sintetica  il comune o distretto sub comunale  di  assistenza,  eventualmente  preceduta  dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
  • in assenza di posti richiedibili nel  comune  ove  risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito;
  • l’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per li comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda .

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

o) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c);

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O _DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero quest’ultimo abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

La precedenza è riconosciuta a condizione che:

  • si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni;
  • in assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

Ai  fini  della  predetta  precedenza  e  conseguente  ricongiungimento,  in  caso  di  mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l’impiego anche  per  le attività  progettuali  o, in subordine, mediante  messa  a  disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso dì appartenenza.

La mancata indicazione del comune  distretto  di  riferimento  preclude  la  possibilità  di accoglimento  da  parte dell’ufficio  della precedenza  sia  per il comune  (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative  ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento del mandato anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

La mancata indicazione del comune o distretto in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia  per il comune  {o distretto  sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4 .12 .2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

r) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N .Q. sottoscritto il 4.12.2017 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

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– Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente e educativo