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AGGIORNAMENTO, TRASFERIMENTO E NUOVO INSERIMENTO NELLE GPS LE DOMANDE DAL 12 AL 31 MAGGIO 2022

OM N 112 DEL 6 MAGGIO 2022

Aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno

  GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE

  Le GPS, distinte in prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate.

Ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente:

  • sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate;
  • I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; (possono essere inseriti con riserva nella prima fascia solo coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio);
  • esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza;
  • la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero;
  • in caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.

  ASPIRANTI GIÀ INCLUSI

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/21- 2021/22, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento:

  • è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti;
  • le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge:

  • quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
  • ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 6 agosto 2020.

 I SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI

Dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia (Poiché gli elenchi aggiuntivi cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS).

 I SOGGETTI INSERITI A PIENO TITOLO NELLE GAE

Possono presentare domanda di inserimento:

  • sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto;
  • sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE.

Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva T o “S”).

 MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DELLE GPS:

  • per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno dopo le GAE;
  • avranno validità biennale, 2022/23 e 2023/24;
  • saranno utilizzate per le supplenze e ruoli su sostegno (qualora dovessero esserci ancora posti liberi – in quella provincia – dopo le immissioni in ruolo ordinarie da GAE e concorsi);
  • si può scegliere solo una provincia.

  GRADUATORIE DI ISTITUTO

Sono suddivise in tre fasce:

  • vengono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per le supplenze temporanee (o per eventuali supplenze residue al 31 agosto o 30 giugno);
  • i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS.

Ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto:

  • per la copertura delle supplenze si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso;
  • le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS;
  • gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

TITOLI DI ACCESSO PER INFANZIA E PRIMARIA

a) prima fascia i docenti in possesso di abilitazione

b) seconda fascia:

  • studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

TITOLI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

a) prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione

b) seconda fascia

  • laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017;
  •  oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure;
  • precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (senza i 24 CFU).

N.B.

  • I 24 CFU riguardano solo la scuola secondaria;
  • la laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta;
  • si deve essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda (compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi);

REQUISITI DI ACCESSO ITP

Prima fascia: abilitazione specifica per la classe di concorso.

Seconda fascia:

  • precedente inserimento nelle GPS 2020 per la specifica classe di concorso oppure;
  • diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017 oppure;
  • abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017).

 REQUISITI DI ACCESSO PER LE GPS SOSTEGNO

Le GPS per i posti di sostegno si distinguono in prima e seconda fascia.

Prima fascia:

  • comprende docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del relativo grado (quindi ci sono graduatorie di sostegno infanzia, sostegno primaria, sostegno secondaria I grado, sostegno secondaria II grado).

Seconda fascia:

  • docenti, privi del relativo titolo di specializzazione abbiano maturato tre annualità di insegnamento su sostegno nel relativo grado e siano in possesso dell’abilitazione o titolo di accesso alle GPS di II fascia (E’ valido anche l’anno in corso 2021/22);

Si precisa inoltre:

  • per l’inserimento nelle GPS sostegno di II fascia oltre al servizio utile per l’inserimento è necessario essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso curricolare.
  • per annualità di servizio si intende “il servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale
  • le tre annualità di servizio devono essere specifiche, ossia “nel relativo grado”(per i tre anni di servizio non si possono cumulare ordini e gradi diversi).

REQUISITI DI ACCESSO PER PERSONALE EDUCATIVO

Le graduatorie del Personale educativo sono presenti unicamente nelle istituzioni educative e sono costituite da due fasce

la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;

ii. abilitazione per la scuola primaria;

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell’educazione, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU)

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative;

iv. laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU)

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per il personale educativo nelle istituzioni educative

Quando non sono necessari i 24 CFU:

  • per i docenti già inseriti nelle GPS del 2020 allora sono stati inseriti senza avere avuto   bisogno dei 24 CFU e continuano quindi a permanere nelle graduatorie in virtù del precedente inserimento.
  • non sono necessari i 24 CFU qualora si possa far valere un’abilitazione, anche in altra classe di concorso o altro grado di scuola (docente di ruolo alla primaria/infanzia che chiede l’inserimento per una classe di concorso della secondaria).

Si precisa inoltre che:

  • se l’aspirante era inserito nelle graduatorie del 2017 ma non ha presentato domanda per il 2020, nel 2022 ha bisogno dei 24 CFU perché figura come primo inserimento.
  • i 24 CFU, in caso di primo inserimento, riguardano sia le classi di concorso della tabella A che le   classi di concorso della tabella B (ITP).

COME SI CALCOLA IL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO SVOLTO SU POSTO DI SOSTEGNO, CON O SENZA SPECIALIZZAZIONE.

Valutazione servizio sostegno docenti GAE:

  • se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, il servizio è valutato con punteggio intero (12 punti) in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione, a scelta dell’interessato (quindi in una delle GaE di inserimento del medesimo grado a scelta del docente);
  • se prestato senza titolo di specializzazione, la valutazione del servizio (sempre 12 punti) è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è si è stati nominati (quindi alla GaE da cui è derivata la nomina).

Valutazione servizio sostegno docenti GPS

Con la nota n. 1290 del 22 luglio 2020, è stato chiarito che il servizio prestato sul sostegno è valutato:

a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;

b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;

c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;

Il punteggio va calcolato per anno scolastico; non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro.

Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.

Servizio specifico e aspecifico – Differenza

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

  • per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
  • per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

Tutte le tabelle di valutazione dei titoli, distinte per infanzia/primaria, secondaria, ITP, sostegno, personale educativo per prima e seconda fascia, riportano la differenza tra servizio specifico e aspecifico.

  • SERVIZIO SPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado
  • SERVIZIO ASPECIFICO: Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado.

VINCOLI PER I DOCENTI INSERITI NELLE GAE

Gli aspiranti possono scegliere, per l’inserimento nella I fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella delle GAE ma comunque coincidente con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

SI ALLEGA

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