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DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE – MOBILITÀ anno scolastico 2021/2022


La Redazione ACLIS indica alcuni suggerimenti utili ai fini di una corretta formulazione della domanda di mobilità territoriale e professionale, in relazione alla “documentazione” da allegare, così come previsto dal CCNI, per il triennio 2019/2022.

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande:

  • sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’;
  • il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  • vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire:

  • ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità;
  • va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

  • lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.;
  • qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato;
  • l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

Situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche:

  • può essere documentata, in via provvisoria, con la suddetta certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino entro 15 giorni dalla domanda degli interessati;
  • la mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;

la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down:

  • può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base; tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.;
  •  è fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 1O giorni dalla ricezione del relativo atto.

Persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21. della legge n. 104/92

 E’ necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, che sono state riconosciute.

Inoltre deve risultare quanto segue:

  • per le persone disabili maggiorenni di cui all’art 33, comma 6 della legge n. 104/92 la situazione di gravità della disabilità;     
  • per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7) la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente;

A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale.

Per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia

Nelle certificazioni deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità

 Si precisa che il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le seguenti modalità:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità;
  • l’attività di assistenza con carattere di unicità a favore del soggetto disabile deve essere documentata   con dichiarazione personale   sotto la propria responsabilità.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al

genitore.

L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. 

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che prestano assistenza, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili devono:

  • comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;
  • documentare mediante autocertificazione il domicilio del soggetto disabile assistito.

Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa.

L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale:

  • che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale può  essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo;
  • ovvero perché in  tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia.

In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

La condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità:

  • può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso;
  • ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico, (13 ed all’ art. 40 punto IV) del C.C.N.I

Punteggio derivante dalle esigenze di famiglia  

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito:

  • solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata  con una dichiarazione personale nella quale risulta che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M.;
  • deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Dal requisito della residenza si prescinde:

  • quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza;
  • per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata, rilasciata dalle ASL o dalle commissioni mediche provinciali.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura.

Il bisogno di cure continuative tali da comportare la necessità di residenza o  domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

La necessità di cure continuative deve essere documentata:

  • con certificato rilasciato dalle competenti Aziende sanitarie locali che deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura;
  • l’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale possano essere assistiti.

Si precisa inoltre che:

  • i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio  adottivo o in affidamento preadottivo  o in affidamento;
  • per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile;
  • la residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale  l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M.
  • il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore  di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M.

Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

Si possono attestare con dichiarazioni personali:

  • l’esistenza di figli minorenni (precisare la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio;
  • il servizio prestato di ruolo, in altro ruolo e pre-ruolo ( modello Allegato D);
  • la continuità di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio ( modello Allegato F);
  • per la scuola primaria la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica;
  • la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scolastico 2000/2001;
  • il CLIL Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie;
  • l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (si valuta un solo pubblico concorso, solo ai fini della mobilità professionale vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari);
  • i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, (nella dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale, con 1500 ore complessive di impegno e con un riconoscimento di 60 CFU);
  • i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca;
  • il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale;
  • per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo “una tantum“, sideve attestare, con dichiarazione personale, l’elenco degli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I..

Per  quanto riguarda la valutazione del punteggio per  il concorso di cui al D.D.G.  del  23 febbraio   2016, vengono  considerati  i soli  docenti  utilmente  collocati  nelle graduatorie  di merito ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge 107/15, pertanto l’interessato dovrà presentare una dichiarazione personale con l’espressa  e precisa indicazione  degli estremi del concorso superato.

Si precisa che:

il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta;

i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per le domande ai fini della mobilità professionale;

I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione:

  • devono allegare una dichiarazione personale con la quale attestano tale utilizzazione;
  • indicare la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

Precedenza nelle strutture ospedaliere, penitenziarie, centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

Per usufruire della precedenza prevista dal CCNI, i docenti che partecipano per la mobilità territoriale ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, in attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, devono dichiarare con autocertificazione che hanno maturato almeno tre anni di servizio, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei suddetti corsi.

Infatti l’art. 23 del CCNI prevede una priorità:

  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi per i docenti che abbiano comunque  maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie;
  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, (è incluso l’anno in corso),  nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

Documentazione per i beneficiari della precedenza del coniuge convivente del personale militare ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/200C n. 86

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/0711999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, l’interessato dovrà allegare:

  • una autocertificazione, dalla quale risulti che sia stato trasferito in tale sede d’autorità;
  • una dichiarazione sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, durante l’esercizio del mandato, ha diritto alla precedenza a condizione che:

  • documenti con autocertificazione la carica pubblica ricoperta nella amministrazione dell’ente locale di appartenenza;
  • la prima preferenza espressa nel modulo domandasi riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili,al comune viciniore.

In attuazione della precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

Tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale. 

ACLIS ricorda che sul sito www.aclis.it alla sezione “Modulistica per il personale scolastico” si trovano tutti  i modelli da allegare alla domanda per la mobilità.

Per ulteriori approfondimenti, la Redazione mette a disposizione una sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base a servizi, continuità, punteggio aggiuntivo, titoli, precedenze ed altre esigenze personali o di famiglia:  

ESIGENZE DI FAMIGLIA E TITOLI – VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’ A DOMANDA E D’UFFICIO PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/22

ANZIANITA’ DI SERVIZIO-CONTINUITA’- PUNTEGGIO AGGIUNTIVO – VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’ A DOMANDA E D’UFFICIO PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/22