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Reclutamento e formazione iniziale dei docenti, modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici – 24 CFU

ACLIS

Scheda Tecnica:
del DM 616/2017;
della Nota MIUR 29999/2017
Con il Decreto Miur del 10 agosto 2017 n. 616:

sono state riviste le modalità di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale;

vengono indicati orizzonti temporali certi, un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo e una elevata qualificazione del percorso di formazione dei futuri docenti;

per diventare insegnanti è necessario il superamento di un concorso pubblico, come stabilito dalla legge 107/2015 e i concorsi saranno banditi con cadenza biennale (il prossimo sarà nel 2018);

il cambiamento, per avviare il nuovo percorso, sarà accompagnato con una apposita fase transitoria.

Il decreto prevede infatti, che i candidati debbano avere nel curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche, requisito fondamentale di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami.

 Sono previsti:

  • elementi utili per verificare come e dove integrare, se necessario, i propri crediti formativi universitari;
  • i costi da affrontare;
  • chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente;
  • chi è già laureato deve integrare gli esami e potrà farlo pagando al massimo 500 euro (nelle Università Statali ), che saranno riducibili in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente:

  • presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti;
  • potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione;

Il decreto indica:

  • i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti;
  • quali obiettivi formativi debbano conseguire gli studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti.

In fase di prima attuazione, per favorire gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ‘riconoscibili’ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato ampliato.

La fase transitoria riguarda anche a chi già insegna da tempo infatti, il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto:

  • per la partecipazione ai concorsi dei docenti già abilitati;
  • per quelli che, pur non essendo abilitati, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti, (almeno 180 giorni alla data di scadenza dei bandi) i candidati potranno partecipare ad una sessione riservata del concorso, con una prova scritta in meno, per le classi di concorso nelle quali hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio;
  • i docenti che accedono alle classi di concorso degli ITP fino al 2024/2025.

Ambiti disciplinari cui corrispondono i settori scientifico e artistico disciplinari:

Pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell´inclusione: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PED e ai settori CODD/04, ABST/59 e ADPP/01. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05 a condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini della pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell´inclusione per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, di cui all’Allegato A.

Psicologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PSI e ai settori CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03 e ISDC/01. Sono utili anche le attività formative afferenti al settore disciplinare ADPP01 a condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini della psicologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, di cui all’Allegato A.

Antropologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-DEA 01, M-FIL 03 e ABST/55. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04 a condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini della antropologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, di cui all’Allegato A.

Metodologie e tecnologie didattiche generali: M-PED 03, M-PED 04, e, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati a condizione che sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologia e tecnologie didattiche generali per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, di cui all’Allegato A.

Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari.

Gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative sono quelli indicati negli allegati al decreto. Allegato A, B, C.

  • L´allegato A definisce gli obiettivi formativi distintamente per i 4 ambiti disciplinari.
  • L´allegato B definisce i contenuti e le attività formative dei 4 ambiti disciplinari, distintamente per ciascuna classe di concorso.
  • L´allegato C, infine, è dedicato all´area artistica, i cui obiettivi, contenuti formativi generali e crediti assegnabili ai detti 4 ambiti sono analoghi a quelli indicati nell´Allegato B.

Possono essere riconosciuti come validi anche i crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, con i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca, le Scuole di specializzazione e i singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori scientifico e artistico disciplinari.

In tal caso:

  • la certificazione è rilasciata a cura dell’istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso.
  • Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari.
  • Nelle more dell’attuazione dei percorsi formativi, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti, la certificazione è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica, che certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti.
  • I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi sono graduati dalle istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire.
  • Non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.

Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

Con la NOTA del 25.10.2017, PROT. N. 29999:

il miur ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla documentazione e alle attività necessarie per l’acquisizione dei cd. “24 CFU”, quali requisito per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Certificazione “unica” atta all’assolvimento dell’acquisizione dei “24 CFU” e limite dei costi

Per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU; detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.

Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste.

La certificazione “unica” prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU.

 Crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse:

  • la singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
  • sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti;

per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati dal Decreto.

 

Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza

Si precisa che i crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.

Con particolare riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa che:

  • un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU.
  • l’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto;
  • devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D.Lgs. 59/2017;
  • se vengono riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali;
  • qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.

Per indicazioni su possibili criteri per il riconoscimento delle attività pregresse al fine del rilascio degli attestati e della certificazione si rimanda al documento CUN del 27/09/2017.

 Iscritti a un Dottorato o una Scuola di Specializzazione

Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU:

  • durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati; In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione dei 6 mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione;
  • la partecipazione a percorsi formativi attivati presso Istituzioni diverse da quella di “appartenenza” da parte di un dottorando/specializzando già iscritto presso un Istituzione universitaria è da ritenersi possibile solo in presenza di una convenzione fra tali istituti che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo effettuato dallo studente.

 Semestre aggiuntivo e la trasmissione dati ad ANS

L’accesso ai percorsi formativi comporta l’estensione della durata normale del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.

Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari.

Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

Pertanto, per quanto concerne la trasmissione dati ad ANS, sarà necessario che gli Atenei trasmettano l’informazione di quanti tra gli studenti iscritti alle lauree o alle lauree magistrali abbiano richiesto di acquisire i suddetti 24 CFU come aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del proprio titolo di studio finale.

Sarà utile, inoltre, conoscere per ciascun iscritto al percorso per l’acquisizione dei 24 CFU la data della certificazione finale.

Qualora studenti iscrittisi al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del completamento dell’acquisizione dei 24 CFU, potranno completare tale acquisizione secondo le disposizioni regolamentari dei singoli Atenei.

 Natura delle attività formative erogate

I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFU ed erogati dalle istituzioni universitarie sono percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di una pluralità di attività formative offerte allo studente secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare).

Le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione dei 24 CFU:

  • possono essere inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo);
  • oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso di studio), senza bisogno di alcun intervento sulla SUA-CdS.

Al fine di dare la massima pubblicità all’attivazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU è in fase di predisposizione un apposito link, disponibile sul sitoUniversitaly”, con il quale verranno fornite informazioni sulle istituzioni che hanno attivato le citate attività formative.

Limitazione all’accesso in base alle disponibilità formative degli Atenei

Non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati per l’acquisizione dei 24 CFU rispetto ai corsi di laurea o laurea magistrale.

Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.

Si allega:

DM  N. 616 del 10/08/2017

Allegati al DM  N. 616/2017

Nota MIUR del 25/10/2017 Prot. N. 29999