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MOBILITÀ NEI LICEI MUSICALI E MOBILITA’ DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

MOBILITÀ NEI LICEI MUSICALI E MOBILITA’ DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
anno scolastico 2019/2020 

La Redazione ACLIS indica alcuni suggerimenti utili ai fini di una corretta formulazione della domanda di mobilità in relazione alla mobilità territoriale e professionale nei licei musicali e alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica, così come previsto dal CCNI, triennio 2019/2022.

MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE NEI LICEI MUSICALI

Per l’a.s. 2019/2020 tutti i posti degli insegnamenti specifici di indirizzo disponibili nei licei musicali sono ripartiti, prima delle operazioni di mobilità, nel seguente modo:

  • il 50% viene accantonato per le nuove assunzioni;
  • il 50% è destinato alla mobilità territoriale e professionale.
  • il posto dispari è destinato alla mobilità professionale e territoriale.

Prima delle operazioni di mobilità i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali:

  • possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione;
  • a tal fine dichiarano tutti gli anni di servizio effettivamente prestati nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato, (si valuta anche l’anno scolastico in corso).
I docenti vengono graduati:
  • in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale.
  • l’Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali, per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei licei musicali della medesima provincia.
 Successivamente, al fine di garantire la continuità didattica:
  • gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive il posto sia disponibile nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019;
  • qualora il docente non abbia presentato richiesta di conferma, la mobilità professionale avverrà al termine delle operazioni, secondo l’ordine in graduatoria sulla base delle preferenze espresse.

Il personale in possesso dei requisiti può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.

AI termine dell’operazione su tutti i posti rimasti ancora liberi, compresi quelli accantonati per  le immissioni in ruolo:

  • si effettua la mobilità territoriale provinciale, sulla base del punteggio per i trasferimenti – con i punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda;
  • la domanda è presentata in modalità cartacea per l’anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall’O.M.

A seguire, gli Uffici territoriali completano i passaggi per gli aventi titolo non destinatari della conferma nella stessa scuola di attuale servizio nelle sedi residue dopo la mobilità territoriale provinciale, fermo restando l’accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo.

Il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo provinciale, in possesso dei requisiti richiesti, viene successivamente graduato in base ai titoli previsti dalla tabella di cui all’ allegato 2.

 Eventuali posti residui al termine di tutte le operazioni sono disponibili per la mobilità territoriale e professionale da altra provincia e si effettuano sulla base della tabella allegato 2 mobilità territoriale e professionale.

Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2019/20 è possibile chiedere solo una provincia diversa da quella di utilizzazione.

Per gli anni successivi 2020/2021 e 2021/2022 il 50% dei posti disponibili al termine delle operazioni di I e II fase:

  • viene sempre accantonato per le nuove assunzioni;
  • l’eventuale posto unico o dispari è assegnato, rispettivamente, alle assunzioni in ruolo nell’a.s. 2020/2021 e alla mobilità nell’a.s. 2021/2022.

Sia per la mobilità 2020/2021, che 2021/2022, al termine delle operazioni di I e II fase, i posti ad essa destinati sono ripartiti per la III fase rispettivamente:

  • 30% alla mobilità professionale provinciale e 20% a quella territoriale interprovinciale nel 2020/2021;
  • 25% e 25% per il 2021/2022;
  • l’eventuale frazione di posto nella ripartizione di quelli destinati alla mobilità si arrotonda a favore della frazione maggiore;
  • in caso di frazione pari si arrotonda a favore della mobilità professionale.

Sia la mobilità territoriale che professionale provinciale per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 (passaggi di cattedra e di ruolo) verso i posti dei suddetti insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella allegato 2 mobilità territoriale e professionale.

 MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.

Gli insegnanti in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

La partecipazione alle operazioni di mobilità è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione,da allegare alla domanda di mobilità.

Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

 I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi;

II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione;

III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione;

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse;

V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste dall’art. 13 del contratto.

  • Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta.
  • Si applicano agli insegnanti di religione cattolica punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

 Gli insegnanti che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale.

 Il docente interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della  mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione

del punteggio per la continuità.

 Per il triennio 2019/22 il docente ha diritto alla precedenza nel  caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17, 2017/18 in riferimento alla mobilità per l’a.s. 2019/20, ovvero fino al 2018/19 per la mobilità del 2020/21, ovvero o al 2019/20 per la mobilità del 2021/22.

 Per ulteriori approfondimenti: