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APERTURA FUNZIONI PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO SEDI AI FINI DELL’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI PRIMA FASCIA


Il MIM con nota n 60623 del 29 aprile 2024 comunica che, nel periodo compreso tra il 29 aprile 2024 (h. 12,00) e il 13 maggio 2024 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.

Tale procedura è riservata esclusivamente:

  • agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

 Per accedere alla compilazione dell’istanza:

  • occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE);
  • inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

 Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto:

  • la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

 Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province:

  • la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

Si precisa che la provincia di inclusione in I fascia di Istituto:

  • deve coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 6 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia;
  • l’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

SI ALLEGA: