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Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali

Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali

Pubblicato il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali

G.U. del 24 novembre 2017

 Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al corso di formazione:

  • è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  • Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, è determinato in n. 2416 posti complessivi;
  • Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi; (n. 9 posti sono destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando).

Requisiti generali di ammissione

Al concorso è ammesso a partecipare:

  1. a) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
  • il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente, pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea specialistica.
  • il titolo di Baccalaureato rilasciato da una Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario.
  • Infine, nemmeno il Magistero in Scienze religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.

 

  1. b) il personale che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di pre-ruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni; I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;  tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.

Termine, contenuto e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci), che deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «Corso-concorso dirigenti scolastici – nome e cognome del candidato – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso POLIS, le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l’istanza tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.

Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici alla direzione generale per il personale scolastico (dgper.ufficio2@ istruzione.it) che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS.

Ultimata la registrazione, il candidato:

  • riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
  • La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso.
  • Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo.

Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 del presente bando.

In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:

  1. a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici.

Il candidato deve, altresì, dichiarare il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego; h) il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS.

L’Amministrazione scolastica non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari.

Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR.

Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all’interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove; k) il titolo di studio di cui all’art. 3, comma 1, posseduto con l’esatta indicazione dell’Università che l’ha rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell’attuazione degli articoli 8 e 9; m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; n) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio); o) la data della prima nomina in ruolo nonché la conferma in ruolo; p) l’effettiva anzianità di servizio dopo la prima nomina in ruolo; q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché presso le scuole paritarie prima della nomina in ruolo con l’esatta indicazione dell’istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonché l’avvenuto versamento dei contributi; r) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; s) la eventuale conferma dell’incarico di presidenza di cui all’art. 1 -sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

Prova preselettiva

L’eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.

Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

La prova consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l’ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato.

I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche:

  • normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
  •  modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
  • processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
  • organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
  • organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
  •  valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni;
  •  contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
  • sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

I quesiti sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.

La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.

Sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.

Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero, è reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento. Nello stesso avviso è data comunicazione in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui saranno estratti i quesiti, la pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, nonché della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci).

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso.

Prove di esame Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in:

una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici,

una prova orale.

Prova scritta: I candidati che superano la prova sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta; la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

La prova consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all’art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

I candidati che superano la prova di cui all’art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.

La prova orale consiste in:

  • a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
  • b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
  • c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.

Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

I quadri di riferimento, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell’inizio della prova stessa. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.

I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all’art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all’errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale.

La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l’accesso al corso di formazione dirigenziale di cui all’art. 2, comma 3, è riservata ai soggetti di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del DM.

Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

All’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10, comma 7. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all’art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all’art. 2, comma 3.

La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalità definite dall’art. 17 del decreto ministeriale. 2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all’art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.

Commissione del corso e graduatoria generale

La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 5 ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all’art. 18 del DM.

La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è nazionale ed è formulata secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 1, del DM. 3.

Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall’art. 2, comma 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’USR con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l’assunzione medesima.

I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Presentazione dei documenti di rito. I vincitori del corso-concorso sono tenuti a presentare all’USR competente, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.

I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica all’interessato.

Per ulteriori approfondimenti, si può consultare l’articolo pubblicato sul sito ACLIS in data 24 settembre 2017, avente per oggetto:

Regolamento- definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

SCHEDA TECNICA del Decreto 3 Agosto 2017, n. 138        

Si allega:

Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017.                            

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