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EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE

SCHEDA TECNICA

le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:

  • del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
  • del calendario delle convocazioni.

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati:

  • nelle GAE;
  • nelle GPS.

Bisogna essere presenti alla convocazione:

  • personalmente o tramite persona munita di specifica delega;
  • o che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

 Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

 POSTI DI SOSTEGNO

 Sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle:

  • GAE;
  • relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio;
  • in caso di incapienza degli elenchi di cui sopra, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

In caso di ulteriore incapienza:

  • si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE;
  • in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Si precisa che:

  • L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
  • Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza:

  • a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero;
  • tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68(riservisti).

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione e procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

  • parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario;
  •  totalmente inoccupati.

Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.

L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che:

  • per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
  • Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze con personale già in servizio il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:

a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;

c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:

a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l’eventuale gestione informatizzata degli atti.

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni sono comunicate al sistema informativo:

  • le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono;
  • la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi.

Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. il dirigente scolastico è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee , a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 del presente articolo.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;

f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno

 Si procede nell’ordine alla convocazione:

a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;

b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia;

e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine delle  GAE e delle GPS.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza:

  • a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
  • tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

 Per il personale docente della scuola secondaria

 il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

 Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  •  la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta:

  • esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
  • la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

ii. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.

Si allega:

OM n. 60 del 10 luglio 2020