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SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 – prove preselettive dal 4 al 7 Luglio

Con Decreto n 694/2023 è autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • nella scuola dell’infanzia;
  • nella scuola primaria;
  • nella scuola secondaria di I grado e di II grado.

I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

MODALITÀ DELLE PROVE DI ACCESSO

Sono costituite:

  • da un test preselettivo;
  • una o più prove scritte ovvero pratiche;
  • da una prova orale.

 Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

  • mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;
  • mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;
  • mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;
  • mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2024.

I candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

E’ previsto che gli atenei possono attivare i corsi, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione all’VIII ciclo, esclusivamente per i candidati che devono essere ammessi direttamente al corso di specializzazione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 e cioè che:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Si precisa che tutti i soggetti potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.

RISERVATA UNA QUOTA DI POSTI PARI AL 35%

Il Decreto Interministeriale 691 del 29 maggio 2023, per l’accesso all’ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione, prevede la riserva di una quota di posti pari al 35% per i docenti sia tempo determinato che indeterminato che:

  • abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
  • e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

SI ALLEGA