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LE SANZIONI PER LA RINUNCIA, MANCATA PRESA DI SERVIZIO E ABBANDONO DALLE NOMINE DA GPS E GAE

LE SANZIONI PER LA RINUNCIA, MANCATA PRESA DI SERVIZIO E ABBANDONO DALLE NOMINE DA GPS E GAE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24

L’O.M. N. 112/2022 disciplina l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL CASO DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GPS O GAE

La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30 giugno e/o 31 agosto, sia sulla base delle GAE che dalle GPS;
  •  nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
  • non si potrà partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie in cui si ha titolo per l’anno scolastico di riferimento.

L’abbandono del servizio comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS;
  •  nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI SUPPLENZA SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

POSTO COMUNE

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta:

  • esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

POSTO DI SOSTEGNO

La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta:

  • esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

ABBANDONO DEL SERVIZIO

L’abbandono del servizio comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime;
  • rimane il titolo ad essere convocato solo dalla GAE e GPS.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto:

  • ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche;
  • gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.