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ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. Nota MIM 157048 del 9-07-2025

PERSONALE DOCENTE: conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato. 

Anche per l’anno scolastico 2025/2026:

  • è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi.  

Per effetto di tale disposizione:

  • gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno, o nei relativi elenchi aggiuntivi, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” – “Informatizzazione nomine supplenze”. 

Le relative funzioni sono rese disponibili:

  • nel periodo compreso tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00). 
  • gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’O.M.;
  • nonché per le conferme su posto di sostegno. 

La mancata presentazione dell’istanza comporta:

  • la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

 La mancata indicazione di talune sedi:

  • è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

 L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia:

  • non determina il rifacimento delle operazioni. 

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste:

  • consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024;
  • nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui al D.M.  n. 32 del 26 febbraio 2025. 

EFFETTUAZIONE DELLA FASE PROVINCIALE 

La procedura, gestita con il supporto del sistema informativo, si articola nelle seguenti fasi: 

– gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno; 

gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o dei relativi elenchi aggiuntivi.

 In caso di indicazione di preferenze sintetiche:

  • l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico; 
  • gli USR procedono alla pubblicazione degli esiti delle individuazioni e ne danno diretta comunicazione agli interessati nell’area riservata del sistema informativo; 
  • i candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione, a pena di decadenza dall’incarico conferito, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto;
  • in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. 

l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda:

  • comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto;
  • la mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. 

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2024 o precedenti, avendone titolo:

  • può partecipare alla procedura– nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all’attribuzione delle supplenze.

 Non hanno titolo a partecipare alla procedura:

  • gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione;  
  • non hanno altresì titolo a partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova. 

 I docenti assunti su posto di sostegno:

  • possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova. 

EFFETTUAZIONE DELLA FASE INTERPROVINCIALE 

A seguito dell’esaurimento della relativa GPS:

  • gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, entro il 13 agosto 2025. 

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno:

  • possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

 A tal fine, nell’istanza gli aspiranti:

  • dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le funzioni per la presentazione delle istanze:

  • sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00).

 Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto:

  • pubblica l’elenco e una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procede all’assegnazione delle sedi con procedura informatizzata;  
  • l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni
  • la mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. 

L’accettazione espressa della sede:

  • preclude sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno;
  • sia il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’O.M., per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS;
  • nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta “di interpello”.

 Nell’ambito della procedura interprovinciale:

  • la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della provincia, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata; 
  • pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli”. 

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste):

  • consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. 

SI ALLEGA