FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO SOLARE 2027
FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO SOLARE 2027 – la domanda entro il 15 novembre 2026.
Il permesso può essere richiesto dal Personale scolastico di ruolo e a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tempi e modi di presentazione delle domande
La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice:
- deve essere presentata all’Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.
Il personale deve inoltrare la domanda per via gerarchica esclusivamente:
- tramite la scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente per territorio, (è importante utilizzare il modello predisposto dal proprio Ambito e verificare la data di presentazione).
Si precisa che dovrà essere utilizzato e trasmesso:
- esclusivamente il modello predisposto da ogni Ambito Territoriale (pena esclusione);
- il modello deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato;
- l’istanza dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio.
I Dirigenti Scolastici entro e non oltre il 15 novembre c.a:
- dovranno trasmettere all’indirizzo Pec dell’ufficio di appartenenza le domande in originale e a trattenerne una copia agli atti della scuola.
Si precisa che:
- si possono accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, (le stesse seguiranno il regime delle domande tardive, come previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del C.I.R. del 27/10/2025 relativo al triennio 2026 – 2028, contrattazione integrativa regionale).
- non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;
- il servizio sarà considerato pari a zero, laddove non verrà correttamente compilato il relativo campo in domanda.
Il personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche stipulato oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda:
- potrà presentare istanza di norma entro il quinto giorno dalla nomina e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, così come stabilito dall’art. 4 comma 3 del C.I.R., fermo restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente.
Possono presentare domanda oltre il termine:
- i candidati collocati nelle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali PNRR destinatari di un provvedimento di immissione in ruolo, che devono conseguire l’abilitazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- la domanda per la Sicilia, andrà presentata entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’USR Sicilia – Direzione Generale dell’Avviso avente ad oggetto l’immissione in ruolo, così come stabilito dall’art. 4 comma 4 del C.I.R.;
Possono presentare domanda anche i docenti:
- utilmente collocati nelle graduatorie relative alle procedure concorsuali PNRR e immessi in ruolo in una classe di concorso per la quale alla data del 15 novembre non siano stati ancora attivati i percorsi abilitanti;
- per tale categoria di personale si precisa che, laddove il 1° gennaio non fosse ancora iniziato il percorso abilitante, il beneficio concesso non potrà essere utilizzato per la frequenza delle altre tipologie di corso indicate dall’art. 6 (art. 4 comma 5 C.I.R.);
- al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di conseguimento dell’abilitazione imposto dalla normativa vigente, possono formulare istanza di fruizione dei permessi coloro che risultano destinatari di una nomina in ruolo dopo il 15 dicembre (art. 4, comma 6 CIR).
I permessi saranno concessi:
- fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale);
- i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati sulla base delle autorizzazioni concesse dagli Ambiti Territoriali e soltanto per il corso autorizzato;
- si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami (art. 8 comma 3 C.I.R.);
Relativamente ai corsi On – line l’Università Telematica:
- dovrà certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e attestare che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni trasmesse con modalità telematica in modalità sincrona.
Non possono in ogni caso essere concessi i permessi:
- per lezioni che si svolgono in modalità asincrona (art. 10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica).
UNIVERSITÀ NON STRANIERE
Ai sensi dell’art. 6, lettera e) C.I.R., ai fini della richiesta del permesso per il diritto allo studio per iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio post universitari ivi compresi master, corsi di perfezionamento, gli stessi devono essere rilasciati da Università non straniere.
Si allegano:
1. C.I.R. del 27 ottobre 2025 (contrattazione integrativa regionale)
2. Modello di domanda (utilizzare quello dell’Ambito di appartenenza)
