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Domande di trasferimento del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/11 (scadenza 22 marzo 2010) – Diritto di precedenza nell’assegnazione della sede per i lavoratori che assistono familiari disabili.

Il Domande di trasferimento del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/11 (scadenza 22 marzo 2010) – Diritto di precedenza nell’assegnazione della sede per i lavoratori che assistono familiari disabili.

In data 16 febbraio 2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2010/11, cui è seguita l’Ordinanza Ministeriale n. 19 (Prot. n. AOODGPER 2076) del 19 febbraio 2010 che determina le modalità di applicazione delle disposizioni stabilite in sede di contrattazione collettiva.

In sede di contrattazione collettiva (cfr. art. 7 del CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2010/11) sono state apportate delle modifiche al sistema delle precedenze nella procedura per i trasferimenti con riferimento al personale scolastico che avrebbe diritto alle agevolazioni di cui all’art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92 (che prevede il diritto del lavoratore dipendente che assista con continuità un familiare con handicap con “connotazione di gravità” di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio).

In particolare si è stabilito che il personale scolastico che rientra in una delle categorie elencate dall’art. 7 del CCNI “beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile”.

In altri termini la disposizione citata, che appare di dubbia legittimità, comporta di fatto l’impossibilità per il personale scolastico che ne avrebbe diritto ai sensi della legge 104/92 di chiedere il trasferimento dalla propria provincia di titolarità ad altra provincia in cui si trova il familiare disabile che necessita di assistenza, limitando tale diritto ai soli trasferimenti interprovinciali (tra comuni rientranti nella stessa provincia).

Sulla scorta di tali considerazioni i legali ACLIS consigliano a tutto il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato che ha interesse ad usufruire dei benefici della predetta legge anche per province diverse da quella di titolarità di chiedere ugualmente, in sede di compilazione della domanda di trasferimento, il beneficio della precedenza ai sensi della legge 104/92, allegando alla domanda la documentazione necessaria.

Tale adempimento, infatti, costituisce un presupposto necessario per la proposizione di eventuali ricorsi innanzi all’autorità giurisdizionale competente.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare i nostri legali attraverso il link “scrivici” che troverete sul sito www.aclis.it .

Sarà cura dell’ACLIS fornire gli ulteriori aggiornamenti.

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