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DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI

DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI ANNO SCOLASTICO 2025-26 COSI’ COME PREVISTO DAL CCNI

I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono: 

a) i docenti in esubero su provincia; 

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti:

  • che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  •  e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.

 Pertanto, può produrre domanda di utilizzazione per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28:

  • il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2015/16 e successivi ovvero 2016/17 e successivi ovvero 2017/18 e successivi. 

Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile, in subordine:

  • indicare le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità;
  • o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. 

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità:

  • è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. 

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub comunale di ex titolarità:

  • annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o ad altri comuni; 
  • pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità; 

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 3 del C.C.N.I. mobilità:

  • che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.

 In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento:

  • che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda; 

 d) i docenti che, ai sensi del D.M. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio:

  • hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità; 

e) i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero:

  • che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 3 del CCNI.

 I docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero:

  • possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/2015, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;
  • in particolare, possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti; 

f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato:

  • i quali possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione; 

i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera:

  • che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

 i docenti titolari su insegnamento curriculare i quali possono chiedere:

  • di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/2012;  

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno:

  • che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola; 

h) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato:

  • i quali possono essere utilizzati su posti disponibili con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
  • nonché gli insegnanti tecnico-pratici che abbiano superato i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla Convenzione del 29.10.2013 

i) i docenti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell’art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

l) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale. 

CLASSI DI CONCORSO O POSTI IN ESUBERO NELLA PROVINCIA

I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia:

  • sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I mobilità. 

 Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero:

 viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine: 

a. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione; 

b. altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione; 

c. insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. 

L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta:

  • solo se l’interessato, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.

Possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA:

  • i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti. 

UTILIZZAZIONE A DOMANDA PER PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITÀ

Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità:

  • esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; 

dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento:

  • prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza;
  •  ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente. 

 Il titolare di cattedra costituita tra più scuole:

  • completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento;
  • il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità. 

 I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima:

  • sono utilizzati nell’ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee; 
  • qualora i docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione;
  • nel caso in cui in quest’ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. 

Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. 

Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, che siano in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, o che stiano frequentando i predetti corsi, nonché per quelli che abbiano superato i corsi di riconversione professionale:

  • si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda;

 per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi:

  • si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi. 

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/2016:

  • sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. 

Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A:

  • sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini può essere prevista l’utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici:

  • negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi.

 Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo: 

a. negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D. Lgs. 61/2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010, da ultimo modificato dal decreto-legge 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 175/2022, e dal decreto-legge 208/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 20/2025, recante norme per il riordino degli istituti tecnici; 

b. per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture; 

c. in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

d. per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati; 

e. per l’attuazione di progetti ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 107/2015, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.