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PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI RIGUARDANTI IL “DIRITTO ALLO STUDIO” PER L’ANNO 2026


I permessi   sono riservati al personale Docente e ATA secondo le modalità di fruizione stabilite dal C.I.R. del 27/10/2025 relativo al triennio 2026/28.

Il personale interessato dovrà presentare domanda:

  • all’ambito territoriale di appartenenza per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio, entro il 12 novembre c. a.
  • dovrà essere utilizzato e trasmesso esclusivamente il modello allegato alla circolare del proprio Ambito territoriale (pena esclusione), compilato in ogni sua parte, debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico a conferma di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato.

L’istanza dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio.

I Dirigenti Scolastici provvederanno:

  • a trasmettere all’ufficio, entro e non oltre il 15 novembre c. a. le domande in originale e a trattenerne una copia agli atti della scuola;
  • a non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all’avente diritto;
  • a verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;
  • ad accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande tardive (art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del C.I.R. del 27/10/2025 relativo al triennio 2026 – 2028).

Si precisa che:

  • non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;
  • il servizio sarà considerato pari a zero laddove non verrà correttamente compilato il relativo campo in domanda;
  • il personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche stipulato oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda potrà presentare istanza di norma entro il quinto giorno dalla nomina e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, così come stabilito dall’art. 4 comma 3 del predetto C.I.R., fermo restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente;
  • Sono altresì ammessi a presentare domanda oltre il termine i candidati collocati nelle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali PNRR destinatari di un provvedimento di immissione in ruolo che devono conseguire l’abilitazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La domanda andrà presentata entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’USR Sicilia – Direzione Generale dell’Avviso avente ad oggetto l’immissione in ruolo, così come stabilito dall’art. 4 comma 4 del C.I.R.;
  • possono presentare domanda i docenti, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle procedure concorsuali PNRR e immessi in ruolo in una classe di concorso per la quale alla data del 15 novembre non siano stati ancora attivati i percorsi abilitanti; per tale categoria di personale si precisa che laddove il 1° gennaio non fosse ancora iniziato il percorso abilitante il beneficio concesso non potrà essere utilizzato per la frequenza delle altre tipologie di corso indicate dall’art. 6 (art. 4 comma 5 C.I.R.).
  • Al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di conseguimento dell’abilitazione imposto dalla normativa vigente, possono formulare istanza di fruizione dei permessi coloro che risultano destinatari di una nomina in ruolo dopo il 15 dicembre (art. 4, comma 6 CIR);
  • i permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica provinciale);
  • i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati sulla base delle autorizzazioni concesse dall’ Ambito Territoriale e soltanto per il corso autorizzato;
  • si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami (art. 8 comma 3 C.I.R.);

CORSI ON – LINE

Relativamente ai corsi on – line si evidenzia che:

  • l’Università Telematica dovrà certificare l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e attestare che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni trasmesse con modalità telematica in modalità sincrona;
  • non possono in ogni caso essere concessi i permessi di cui al presente contratto per lezioni che si svolgono in modalità asincrona (art. 10 comma 2 del C.I.R. e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica).

Ai sensi dell’art. 6, lettera e) C.I.R., ai fini della richiesta del permesso per il diritto allo studio per iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio post-universitari ivi compresi master, corsi di perfezionamento, gli stessi devono essere rilasciati da Università non straniere.

Si precisa che bisogna fare riferimento al sito dell’Ufficio Scolastico di appartenenza, in quanto potrebbero variare, scadenze e modalità tra una regione e l’atra.

Si allegano: