fbpx

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE O RIENTRO A TEMPO PIENO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2026/27

L’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 ha fissato il termine di scadenza del 15 marzo 2026 per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro:

  • da tempo pieno a tempo parziale;
  • di rientro a tempo pieno;
  • di modifica dell’orario settimanale di servizio per il personale già in regime part-time.

La relativa domanda predisposta dall’Ambito territoriale di appartenenza, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell’art. 3 dell’O.M. 446/97:

  • dovrà essere presentata all’Istituzione scolastica di titolarità. 

Il personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale:

  • dovrà inviare le istanze alla scuola della provincia di titolarità.

Si precisa che non potranno essere accolte domande presentate oltre il termine del 15 marzo 2026 ad eccezione:

  • dei docenti neo-immessi in ruolo nel caso in cui, alla data suddetta, non abbiano ancora stipulato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e siano, quindi, impossibilitati a presentare l’istanza nei termini ordinari;
  • dei docenti che dovessero stipulare un contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Nella domanda devono essere dichiarati:

 1. l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;

  2. l’eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:

 a. portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

  b. persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;

  c. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica; 

 d. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo; 

 e. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero; 

 f. aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;

  g. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza. 

L’anzianità di servizio, di cui al precedente comma, è documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  5.

 Analogamente, è sufficiente la sola dichiarazione personale per le situazioni indicate nel comma 3, punto 2, lettera a), b), d), e) ed f). 

 6. Le situazioni di cui al comma 3, punto 2 lettera c), e le analoghe situazioni di cui al punto e) devono essere documentate con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. 

 7. La sussistenza di motivate esigenze di studio, di cui al comma 3, punto 2, lettera g), deve essere dimostrata mediante idonea documentazione.

  8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.  

Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente:

la costituzione dei posti a tempo parziale può essere realizzata:

  • con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • ovvero su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dal richiamato organo collegiale (tempo parziale verticale).

la prestazione lavorativa a tempo parziale potrà concentrarsi su determinati periodi dell’anno:

  • in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa prevista dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al fine di potere coordinare gli adempimenti delle istituzioni scolastiche e quelle degli Ambiti Territoriali si forniscono le seguenti indicazioni:

I Dirigenti Scolastici esaminate le domande, e, dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati (O.M. 446/97 art. 7-8-9-) procederanno all’acquisizione al SIDI delle stesse, utilizzando il seguente percorso:

  • Personale comparto scuola – Gestione posizione di stato – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domande;

Al termine di tali adempimenti e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026:

  • trasmetteranno, all’Ufficio copie delle istanze, debitamente protocollate e corredate dal prescritto proprio parere favorevole (art.73 D.L. n.112 /08 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008).

 Eventuali pareri negativi:

  • dovranno essere espressi con dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al diniego. 

Gli originali delle istanze:

  • dovranno essere trattenuti agli atti dalle Istituzioni Scolastiche per la successiva stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo parziale.

La stipula dei relativi contratti da parte del Dirigente Scolastico:

  • potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dell’Ufficio degli elenchi nominativi del personale docente.

Si rammenta che in caso di esubero di domande rispetto al contingente:

  • gli Ambiti Territoriali predisporranno apposite graduatorie per l’individuazione del personale legittimato a fruire della trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 446/97, che saranno pubblicate sul sito istituzionale.

 Le graduatorie saranno ordinate in base ai seguenti criteri: 

a) precedenze di cui all’art. 8 del D.lgs 81/2015 e all’art. 3 dell’O.M. 446/97;

 b) maggiore anzianità di servizio (che si considererà pari a zero se non dichiarata nel modulo di domanda); 

c) maggiore età anagrafica.

Successivamente alla stipula dei contratti, entro il 30 giugno:

 i Dirigenti Scolastici faranno pervenire tempestivamente:

  • all’Ufficio copia dei contratti sottoscritti con gli interessati, nonché ogni altro provvedimento adottato relativamente ai rientri a tempo pieno ed alle variazioni orarie per consentirne la registrazione al SIDI;
  • trasmettere, i suddetti contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza.

Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • ha la durata, di norma, di due anni scolastici e si intende tacitamente prorogato in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.

RIENTRO A TEMPO PIENO

Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio, da prodursi anch’esse nei termini previsti (15 marzo 2025):

  • potranno essere accolte solo sulla base di motivate e comprovate esigenze (art. 11 O.M. 446/97), e dopo il consenso da parte dell’Ufficio a cui andrà trasmessa la relativa richiesta.

Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorrono:

  • dall’inizio del prossimo anno scolastico 1° settembre 2026.

MODIFICHE ANNUALI AL CONTRATTO DI PART-TIME.

Per il personale docente appartenente alla scuola secondaria, già in posizione di part time, per cui si rendesse necessaria annualmente la modifica dell’orario di servizio per garantire l’unicità degli insegnamenti in ciascuna classe (cfr. art. 39, comma 3 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 relativo al 2006-2009 e da art. 7, comma 6 dell’O.M. 446/97):

  • il Dirigente scolastico dovrà stipulare un nuovo contratto recante la modifica resasi necessaria. 

Copia di tale provvedimento di modifica dovrà essere inoltrata tempestivamente:

  • alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
  • e all’Ambito Territoriale prima della determinazione della disponibilità in organico di fatto su cui le predette variazioni incidono.

  Si precisa che:

  • l’orario di norma non potrà essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno e, che per il personale docente di I e II grado, dovrà, comunque, essere compatibile con la composizione oraria delle cattedre della propria classe di concorso.

L’invio delle domande dei docenti di ogni ordine e grado, nonché del personale ATA, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec. 

SI ALLEGA: