TFA SOSTEGNO X CICLO DECRETO MINISTERIALE N. 436 DEL 26-06-2025
TFA SOSTEGNO X CICLO DECRETO MINISTERIALE N. 436 DEL 26-06-2025 – SVOLGIMENTO DEI TEST PRESELETTIVI NEI GIORNI 15, 16, 17, 18 DEL MESE DI LUGLIO
Avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado e II grado – a.a. 2024/2025.
I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi, sono 35.784 così come indicati nell’allegata tabella A.
Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono costituite:
- da un test preselettivo;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- da una prova orale.
Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati:
- dagli atenei con propri bandi.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno:
- per i giorni 15, 16, 17, 18 del prossimo mese di luglio:
- mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;
- mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’articolo 4, c. 4 del DM 92/2019, che prevede:
(sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile).
I suddetti docenti potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente:
- presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.
Gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi:
- fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.
Gli Atenei dovranno concludere i corsi, entro il 30 giugno 2026.
I titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono previsti dall’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019:
(art. 3, comma 1):
1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria:
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero:
abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
(Art. 5, comma 2, del DM n. 92/2019):
I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico- pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Si precisa che:
- le assenze, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento;
- il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti;
- per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero:
- sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.
SI ALLEGA: